Sentenza n. 881/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Oristano che riconosceva il diritto della docente all’accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 136/2024 del Tribunale ordinario di Oristano, Sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, per l’anno scolastico 2019/2020, a un beneficio economico di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero all’erogazione della somma, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna pecuniaria delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva inizialmente adempiuto, salvo il pagamento delle spese liquidate nella sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha tuttavia dichiarato il venir meno dell’interesse, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio era venuto meno l’interesse all’esecuzione, in quanto l’amministrazione aveva tardivamente corrisposto la somma principale. Tuttavia, non essendo stata dimostrata anche la corresponsione della rivalutazione o degli interessi dovuti sulle somme tardivamente pagate, il giudice non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha pronunciato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese e gli onorari di giudizio sono stati integralmente compensati.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, alle quali la sentenza del giudice ordinario aveva rinviato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento tardivo della sorte capitale può determinare il venir meno dell’interesse all’esecuzione, ma non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere se il creditore non dimostra che siano state corrisposte anche le componenti accessorie riconosciute dal titolo, quali rivalutazione e interessi.
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, sopravviene il pagamento che elimina l’interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Per le condanne pecuniarie pronunciate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata o notificare l’atto di precetto.
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