Cassazione Civile, Sentenza n. 3956/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imposizione di cartella esattoriale per sanzioni, interessi e accessori relativi al mancato versamento dell'imposta speciale sulle attività assicurative per l'anno fiscale 2011. La società contribuente ha contestato la responsabilità per il mancato pagamento sostenendo che il 7 aprile 2011 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, non poteva più procedere al pagamento di imposte non ancora scadute; ha invocato quindi l'assenza del momento soggettivo (colpevolezza) e dell'elemento oggettivo delle violazioni sanzionate. In primo e secondo grado i giudici hanno dato ragione alla contribuente; l'Agenzia ha impugnato in cassazione con tre motivi (vizi di motivazione, errata interpretazione delle regole di esigibilita' dei tributi in caso di procedura concorsuale, omesso esame di fatto decisivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i tre motivi: la sentenza impugnata contiene motivazione adeguata e verificabile; il principio di diritto consolidato indica che se la messa in liquidazione coatta (o fallimento) interviene prima della scadenza del termine di pagamento, l'inadempimento non e' imputabile al contribuente e, dopo l'apertura della procedura concorsuale, il pagamento non puo' essere validamente effettuato dagli organi della procedura; le sanzioni tributarie antecedenti la procedura concorsuale costituiscono crediti soggetti alle regole del concorso e devono essere soddisfatti secondo tali regole; infine, la Cassazione non ha potuto riaprire la valutazione del merito dei fatti. L'Agenzia e' stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
codice di procedura civile
art. 360, nn. 3, 4 e 5; art. 132 n. 4
Limiti del sindacato di legittimità: i motivi di cassazione devono inquadrare vizi specifici (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente) e la Corte controlla la correttezza giuridica e la sufficienza minima della motivazione senza riesaminare il merito.
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Norme di procedimento in materia tributaria richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alla disciplina del contenzioso fiscale; utilizzate come parametro per valutare la motivazione del giudice di merito.
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
art. 20; artt. 3 e 8 citati nel ricorso
Riferimenti alle norme sul pagamento e riscossione dei tributi e sui termini di versamento, considerate nella discussione sulla esigibilità e sulle conseguenze della procedura concorsuale.
codice civile
Art. 2752 c.c. richiamato per l'impedimento alla postergazione di taluni crediti; la Corte evidenzia che non e' consentito utilizzare il fallimento per eludere l'obbligo sanzionatorio dell'erario, ma la regola del concorso resta dominante sull'esigibilità.
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Testo Unico Fallimenti)
Norme concorsuali richiamate per spiegare gli effetti della procedura concorsuale sulla possibilita' di eseguire pagamenti e sulla disciplina dei crediti tributari nella procedura stessa.
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Norme in materia assicurativa richiamate in relazione alla cessazione dell'attività e alla contestualità con la messa in liquidazione coatta amministrativa.
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
artt. 3 e 6; art. 5 richiamato nella motivazione
Disciplina delle sanzioni tributarie: art. 5 interpretato nel senso che la dichiarazione di insolvenza prima della scadenza del termine di pagamento esclude l'imputabilità al contribuente di un mancato versamento, distinguendo inadempimenti colpevoli e incolpevoli.
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Norma richiamata tra le disposizioni in tema di sanzioni e riscossione; contestualizzata nel quadro normativo delle sanzioni tributarie.
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Norme sul sistema di determinazione e riscossione dei tributi che vengono menzionate nel ricorso ma interpretate alla luce della disciplina concorsuale e della giurisprudenza della Corte.
Massime di principio
- Se la messa in liquidazione coatta amministrativa o il fallimento intervengono prima della scadenza del termine di pagamento, il mancato versamento del tributo non e' di norma imputabile al contribuente (incolpevole) e, dopo l'apertura della procedura concorsuale, il pagamento non puo' piu' essere validamente effettuato al di fuori delle regole del concorso.
- Le sanzioni tributarie sorte prima dell'apertura della procedura concorsuale costituiscono crediti che devono essere soddisfatti secondo le regole del concorso; l'Amministrazione deve far valere tali crediti nei modi e nei termini previsti dalla normativa concorsuale.
- La Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito ma non puo' riesaminare liberamente il merito o le valutazioni probatorie, salvo vizi di motivazione strutturali rilevanti.
- La qualificazione della scadenza di un tributo per effetto della cessazione dell'attivita' (es. tasse connesse all'attivita' assicurativa) non determina automaticamente l'imputabilita' dell'omesso versamento quando, al momento della scadenza, l'ente non possa liberamente disporre delle risorse per effetto della procedura concorsuale.
- In casi simili l'azione difensiva dell'Amministrazione deve provare la colpevolezza o l'irresponsabilita' del contribuente; la difesa del contribuente deve documentare l'impossibilita' materiale di adempiere per effetto della procedura concorsuale e l'assenza di dolo o colpa.
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