Sentenza n. 1348/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura, - dell'esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; - dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; - della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l'accertamento - del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica - delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico, avviso di pubblicazione degli esiti e quesito n. 25 relativo ai file elaborabili da un OCR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e enti organizzatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata non idonea con il punteggio di 20,25/30, inferiore alla soglia di 21/30, ha impugnato l'esito della prova scritta e gli atti connessi, chiedendo l'annullamento o la rettifica del punteggio, l'accertamento del diritto al riesame e l'ammissione al successivo segmento della procedura. La censura riguardava il quesito n. 25, formulato nei termini: “Quale file NON può essere elaborato da un OCR?”, con indicazione, quale risposta esatta, del documento in formato Word. La ricorrente sosteneva di non aver risposto per l'ambiguità della domanda e delle alternative, poiché anche un documento Word avrebbe potuto essere “elaborato” da un OCR. Le amministrazioni resistenti avevano eccepito il proprio difetto di legittimazione e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Ministero della Giustizia è coinvolto in quanto amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio; la Commissione Interministeriale Ripam è competente per gli atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; Formez PA opera quale ente ausiliario della Commissione secondo il bando. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ribadito che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta. Nei test a risposta multipla, tuttavia, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua, senza costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata o soltanto approssimativamente accettabile. Applicando tali criteri, il TAR ha richiamato una precedente sentenza della stessa Sezione, secondo cui l'OCR converte immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale modificabile, mentre non è utilizzabile per la conversione tout court di un documento Word, già editabile, salvo l'eventuale estrazione di testo da immagini non modificabili in esso contenute. Ha inoltre valorizzato il verbale n. 10 del 7 novembre 2025, con il quale la commissione aveva confermato, con motivazione ampia e coerente, la correttezza del quesito. Non ravvisando ambiguità o irragionevolezza, il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in solido a carico delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
“a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici”
La disposizione conferma la competenza della Commissione Interministeriale Ripam ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali e, quindi, la sua legittimazione nel giudizio.
art. 60 c.p.a.
“facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare”
Il giudizio è stato definito nel merito in forma semplificata, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e decorso il termine previsto dalla norma.
art. 74 c.p.a.
La precedente sentenza della Sezione è stata richiamata quale precedente conforme ai fini della motivazione semplificata.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La precedente pronuncia della Sezione è stata richiamata come precedente conforme nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova della relativa anomalia.
- Nei concorsi con quesiti a risposta multipla, le domande devono essere formulate in modo chiaro, completo e non ambiguo: l'amministrazione non può sottoporre ai candidati alternative tali da imporre la scelta della risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- La discrezionalità tecnica nella predisposizione dei quesiti concorsuali è soggetta ai principi della riserva di scienza; essa non consente l'utilizzo di domande confondenti o prive di una soluzione corretta sul piano scientifico.
- La motivata conferma della correttezza di un quesito da parte della commissione esaminatrice, unitamente alla coerenza della soluzione con le conoscenze tecniche rilevanti e con un precedente conforme, esclude l'illegittimità per ambiguità o irragionevolezza in assenza di elementi contrari specificamente dimostrati.
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