Ordinanza n. 6809/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento DEL PROVVEDIMENTO NR PROT 6680 DEL 23.6.25 NOTIFICATO IN DATA 25.6.25 EMESSO DAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CASABLANCA CON CUI SI REVOCAVA IL NULLA OSTA P-AN/L/Q/2023/102571 PRECEDENTEMENTE EMESSO DAL S.U.I. DI ANCONA VOLTO AL RILASCIO DI VISTO DI INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER LAVORO SUBORDINATO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento consolare di revoca del nulla osta precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione, finalizzato al rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha revocato un nulla osta al lavoro subordinato precedentemente emesso dallo Sportello unico per l'immigrazione di Ancona. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio l'omessa sottoscrizione della domanda di fissazione d'udienza e ha manifestato seri dubbi sulla competenza territoriale del TAR Lazio. Ha inoltre segnalato possibili ulteriori profili di inammissibilità o improcedibilità derivanti dal difetto di legittimazione del datore di lavoro a impugnare il diniego di visto, senza tuttavia definire tali questioni.
La decisione
Il Collegio non ha definito la domanda di annullamento. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle questioni rilevate d'ufficio, rinviando la prosecuzione alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. L'ordinanza lascia quindi impregiudicati sia i dubbi sulla competenza territoriale del TAR Lazio sia i possibili profili processuali relativi alla sottoscrizione della domanda di fissazione d'udienza e alla legittimazione del datore di lavoro.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dopo il passaggio in decisione, mediante assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, questioni potenzialmente ostative alla decisione — comprese competenza, sottoscrizione di atti processuali e legittimazione — deve sottoporle al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La rilevazione di seri dubbi sulla competenza territoriale e di possibili profili di inammissibilità o improcedibilità impedisce la definizione immediata del giudizio e giustifica un'ordinanza interlocutoria con rinvio della causa, senza anticipare la decisione sulle questioni controverse.
- La legittimazione del datore di lavoro a impugnare un provvedimento relativo al diniego o alla revoca di un visto d'ingresso deve essere verificata specificamente e può costituire una questione preliminare di ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →