Sentenza n. 396/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze della Corte d'appello di Perugia, sezione lavoro, n. 133/2024 e del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 368/2025, nelle parti concernenti la condanna al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze della Corte d'Appello di Perugia, sezione lavoro, n. 133/2024 e del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 368/2025, limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore antistatario ha agito per l'ottemperanza alle statuizioni di condanna alle spese legali contenute nelle sentenze della Corte d'Appello di Perugia n. 133/2024 e del Tribunale di Perugia n. 368/2025. Ha dedotto di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti, anche alla luce dell'ultima memoria del ricorrente, non risultava il pagamento delle spese legali dovute in forza delle sentenze passate in giudicato e che non sussistevano ragioni per ritardarne ulteriormente l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni le spese legali dovute, inclusi gli interessi legali maturati dopo la pubblicazione delle sentenze. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, perché su richiesta del ricorrente e in caso di inutile decorso del termine provveda in sostituzione del Ministero al pagamento di tutte le somme ancora dovute, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Per l'attività eventualmente svolta è previsto un compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero, da pagare dopo la verifica dell'espletamento del mandato sulla base della relazione del commissario e della dichiarazione del ricorrente di avvenuta ottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze – ivi compresi gli interessi legali maturati sulle relative somme successivamente alla pubblicazione delle sentenze, come da richiesta di parte ricorrente; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
art. 114 c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze – ivi compresi gli interessi legali maturati sulle relative somme successivamente alla pubblicazione delle sentenze, come da richiesta di parte ricorrente; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
Il giudice dell'ottemperanza ordina il pagamento delle somme dovute e può predisporre l'intervento sostitutivo del commissario ad acta, subordinandolo all'inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta della parte.
Massime di principio
- Quando risulta non eseguita una statuizione definitiva di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di spese legali in favore del difensore antistatario, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per il pagamento, comprensivo degli interessi legali maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, prevedendone l'intervento sostitutivo, su richiesta della parte, soltanto in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
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