Sentenza n. 655/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di decadenza del Comune di Otranto prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2021, successivamente conosciuto; - ove occorra, dell'atto di avvio della decadenza del Comune di Otranto prot. n. -OMISSIS- del 1° ottobre 2020; - ove occorra, degli atti del Comune di Otranto prot. n. -OMISSIS- dell'11 agosto 2016 e prot. n. -OMISSIS- del 24 luglio 2020; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; - e, in subordine, qualora sia ritenuto necessario ai fini dell'interesse a ricorrere, per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il formale rilascio del titolo demaniale sino al 31 dicembre 2033.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Non è stata esaminata la legittimità del provvedimento di decadenza né la domanda subordinata di accertamento. In ragione della natura meramente formale della decisione, le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento di decadenza da un titolo demaniale adottato dal Comune di Otranto, con gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale di decadenza del 12 gennaio 2021, nonché, ove occorrente, l'atto di avvio del procedimento di decadenza e ulteriori atti comunali presupposti. In via subordinata aveva chiesto l'accertamento del diritto al formale rilascio del titolo demaniale sino al 31 dicembre 2033. Prima della decisione, con atto del 24 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione della causa.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- Quando la decisione è resa per una sopravvenuta carenza di interesse e ha natura meramente formale, il giudice può compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
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