Cassazione Penale, Sentenza n. 28335/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze irrevocabili relative a distinte rapine aggravate in concorso, una commessa a San Benedetto del Tronto il 21 giugno 2023 e l'altra a Pompei il 25 agosto 2023. Il ricorrente ha dedotto l'inosservanza degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato la sostanziale omogeneità delle condotte, la vicinanza temporale, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi (rapina con un complice) e lo stato di tossicodipendenza, allegato come ulteriore indice di unitarietà del disegno criminoso. Il provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, si era limitato a valorizzare elementi generici e non adeguatamente motivati, senza una verifica analitica dell'unicità del programma criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, Ufficio G.i.p., per nuovo giudizio in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse insufficiente e assertiva, perché non aveva esplicitato gli elementi concreti posti a base del diniego del vincolo di continuazione. In particolare, il provvedimento si era limitato ad affermare l'assenza di un disegno criminoso unitario, facendo riferimento in modo generico alla diversità dei beni giuridici, alla distanza temporale e all'eterogeneità del modus operandi, senza sviluppare una verifica analitica, né confrontarsi con l'allegato stato di tossicodipendenza e con i dati circostanziali presenti agli atti. Il rinvio è stato disposto per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come norma sull'unicità del disegno criminoso e sulla disciplina del reato continuato, cui il ricorrente ha ancorato la richiesta di riconoscimento della continuazione.
art. 671 c.p.p.
Norma che consente al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato ai reati già giudicati; la Corte ribadisce che la verifica dell'unicità del programma criminoso deve essere concreta, analitica e non fondata su mere presunzioni.
art. 299 c.p.p.
Richiamato solo come dato fattuale: un'ordinanza precedente aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora presso la comunità terapeutica.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato nel dispositivo per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario che i reati siano parte di un unico programma criminoso originariamente deliberato e già concepito nelle sue caratteristiche essenziali.
- L'unicità del disegno criminoso non può essere desunta in via automatica dalla mera omogeneità dei reati, dalla prossimità temporale o dalla serialità delle condotte, perché tali elementi sono solo indizi e devono essere valutati insieme ad altri dati concreti.
- La verifica del vincolo della continuazione richiede una motivazione specifica e non meramente assertiva: il giudice deve spiegare quali elementi escludono o confermano la preordinazione unitaria delle condotte.
- Non è corretto assimilare la continuazione a una generica attitudine alla serialità criminale o a un "programma di vita" delinquenziale; quest'ultima logica attiene ad altri istituti, come la recidiva o la professionalità nel reato.
- Il giudice dell'esecuzione, quando siano allegati elementi sintomatici come una dipendenza da sostanze o altre circostanze di contesto, deve confrontarsi puntualmente con tali dati e verificare se essi siano compatibili con la prefigurazione di un programma criminoso unitario.
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