Cassazione Penale, Sentenza n. 37660/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare (arresti domiciliari) con l'aggiunta della prescrizione del divieto di avere contatti e comunicare con terzi. Rossi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che sussistevano elementi sopravvenuti e documentazione difensiva (in particolare la dichiarazione di Martina Pagliaricci allegata in memoria del 9/02/2021) idonei a dimostrare che la presunta violazione del 7 febbraio 2021 non si era verificata come riportato dagli atti e dunque a contrastare le ragioni dell'aggravamento (oltre a far valere altri elementi come proposta di concordato e autorizzazione al lavoro)
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale del riesame che, in sede di rinvio, ha esaminato le dichiarazioni difensive e le ha giudicate poco credibili perché contraddette dalle annotazioni e dai verbali redatti dagli ufficiali intervenuti (in particolare la constatazione che Rossi avrebbe dichiarato di aver dormito e di non aver sentito nulla). È stato ritenuto provato e rilevante che il Rossi era stato trovato in compagnia di soggetti con precedenti (Antonino Sebastiano e Fiesole Zaira) e che non aveva risposto al controllo del 7 febbraio; la documentazione relativa alla proposta di concordato e all'autorizzazione al lavoro è stata ritenuta ininfluente (la proposta non accolta e i compiti autorizzati non consententi contatti indiscriminati). Sulla base dell'art. 299 comma 4 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità il Tribunale ha legittimamente aggravato la misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen., comma 4
Fermo restando quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave, ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva
Norma di riferimento che legittima l'aggravamento della misura cautelare quando le esigenze cautelari risultino aggravate; applicata per ritenere adeguato il passaggio a prescrizioni più gravose rispetto agli arresti domiciliari
art. 276 cod. proc. pen.
Richiamato come principio di coordinamento giuridico (preservato il rispetto di quanto previsto dall'art. 276) nella valutazione delle esigenze cautelari
Cass. Sez. 6 n. 58435 del 2018 (Rv. 275040)
Giurisprudenza che riconosce la discrezionalità del giudice nell'aggravamento delle misure cautelari purché emergano condotte che rivelino l'inadeguatezza della misura in corso rispetto alle esigenze cautelari; principio richiamato e applicato nel caso
Sentenza di annullamento con rinvio della Corte (sentenza n. 43600/2,1 del 17/11/2021)
La precedente sentenza aveva annullato e rinviato l'ordinanza del riesame per omissione di considerazione di documentazione difensiva potenzialmente decisiva; il giudice di rinvio ha invece esaminato la documentazione e motivato la decisione, colmando il vulnus evidenziato
Massime di principio
- Le dichiarazioni difensive tardive o contrastanti con verbali e annotazioni redatti dagli ufficiali intervenuti (documenti redatti in prossimità dell'evento) possono essere ritenute inattendibili: i rapporti di P.G. hanno spesso maggiore valore probatorio nella valutazione della violazione di prescrizioni cautelari
- Per ottenere revoca o impedire un aggravamento è necessario fornire elementi nuovi, tempestivi e coerenti con gli atti ufficiali; la semplice produzione di memorie o dichiarazioni non basta se non superano il contraddittorio con le fonti pubbliche
- L'aggravamento della misura è rimesso a un apprezzamento discrezionale del giudice che deve verificare se la condotta del cautelato riveli l'adeguatezza o meno della misura in corso rispetto alle esigenze cautelari (art. 299 c.p.p.)
- Proposte di concordato o autorizzazioni al lavoro non sono in sé idonee a escludere l'aggravamento se non eliminano concretamente il rischio o non sono effettive/accettate; vanno valutate in relazione alla reale possibilità di contatti e alla loro concretezza
- La mancata considerazione di documentazione difensiva nella decisione originaria può integrare un vizio, ma se il giudice di rinvio la esamina e dà adeguata motivazione il vizio può essere sanato
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