Cassazione Civile, Ordinanza n. 34709/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato distinti avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, con cui l'Ufficio contestava indebite detrazioni IVA e maggior imponibile in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e, per alcune componenti, oggettivamente inesistenti. I soci-amministratori avevano a loro volta impugnato gli avvisi emessi nei loro confronti per riflessi reddituali IRPEF e sanzionatori. I ricorsi erano stati rigettati in primo grado, ma la CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti ritenendo nulli gli avvisi per difetto di motivazione, in quanto non sufficientemente sorretti dall'allegazione del PVC e dalla sola trascrizione parziale dello stesso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che bastasse la mera ipotesi di reato; 2) errata applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015, nonché erronea ritenuta tardività dell'accertamento; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento, contestando la declaratoria di nullità degli avvisi per carenza motivazionale; 5) travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi con riferimento al contenuto del PVC e alla ritenuta genericità della motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, in via assorbente, il motivo relativo alla motivazione degli avvisi di accertamento: pur ribadendo il principio generale secondo cui la motivazione per relationem è sufficiente se consente al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi, ha osservato che nel caso concreto gli avvisi e gli atti richiamati si soffermavano sulla natura fittizia di un soggetto terzo, ma non spiegavano in modo chiaro e logicamente coerente perché le operazioni tra quel soggetto e la società contribuente dovessero ritenersi inesistenti. È stata quindi confermata la nullità degli avvisi per difetto di motivazione, con conseguente irrilevanza delle ulteriori censure (raddoppio dei termini, disciplina transitoria, motivazione della sentenza di merito, travisamento della prova). La ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve contenere gli elementi essenziali della pretesa e una motivazione idonea a rendere conoscibili le ragioni dell'imposizione e a delimitare il thema decidendum in giudizio.
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Anche per gli avvisi IVA vale l'esigenza di una motivazione sufficiente e intelligibile.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in tema di raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA.
art. 2, commi 1, 2, 3, d.lgs. n. 128/2015
Richiamato dalla ricorrente come disciplina transitoria sul raddoppio dei termini.
art. 1, commi 130, 131, 132, L. n. 208/2015
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime dei termini di accertamento.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato con riferimento al requisito di motivazione della sentenza tributaria.
art. 115 c.p.c.
Invocato per denunciare un preteso travisamento della prova.
art. 116 c.p.c.
Invocato per denunciare un preteso travisamento della prova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro per l'omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se l'atto richiama un PVC o altro atto conosciuto dal contribuente e consente di comprendere in modo sufficiente l'an e il quantum della pretesa tributaria.
- Quando l'Ufficio fonda la ripresa su operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, non basta descrivere la fittizietà di un soggetto terzo: occorre esplicitare il nesso fattuale, logico e giuridico tra tale fittizietà e le specifiche operazioni contestate al contribuente.
- Se il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento travolge l'atto impositivo, le ulteriori questioni sul merito della pretesa, sui termini di decadenza o sulle prove possono restare assorbite e non incidono sull'esito del giudizio.
- La motivazione dell'avviso deve indicare fatti astrattamente giustificativi della pretesa, sufficienti a delimitare le difese dell'Ufficio nel successivo contenzioso, ma il giudice deve verificare che tali fatti siano riferiti in modo intelligibile al destinatario della ripresa.
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