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Sentenza

Sentenza n. 4802/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 4867/2024 dell’8 novembre 2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per tre annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 4867/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, mediante emissione di buoni elettronici di € 500,00 per ciascuna annualità. Ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo ministeriale di provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l’assenza di prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante assegnazione della carta elettronica e emissione di buoni elettronici per l’importo complessivo di € 1.500,00, corrispondente a tre annualità. Ha accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., condannando il Ministero a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo della condanna, oltre agli eventuali interessi dovuti ad altro titolo. L’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza la parte deve attivarsi per l’insediamento del commissario. Il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni in caso di persistente inottemperanza, anche mediante gli eventuali atti di modifica del bilancio. Ha posto a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso commissariale, liquidato in € 1.000,00, e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di dichiarare l’obbligo di esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    Consente di applicare l’astreinte per ritardi o violazioni successive nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi relativi al pagamento di somme, la penalità può essere fissata in misura pari agli interessi legali e ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Stabilisce la decorrenza dell’astreinte dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e preclude di considerarla manifestamente iniqua quando sia parametrata agli interessi legali.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è stato ritenuto presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua le modalità e le condizioni di utilizzo della carta elettronica del docente, alle quali deve conformarsi l’assegnazione disposta in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione, il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il comando giudiziale quando essa non dimostri di avervi adempiuto.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento o l’attribuzione di somme o emolumenti, l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche nei confronti dell’amministrazione; essa ha funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non risarcitoria.
  • Quando l’astreinte è determinata in misura pari agli interessi legali, essa non è manifestamente iniqua ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., neppure in presenza di condanne pecuniarie dell’amministrazione derivanti da contenzioso seriale o di esigenze di bilancio pubblico.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, salvo l’attivazione della procedura commissariale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, compresi gli eventuali atti di modifica del bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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