Cassazione Penale, Sentenza n. 24305/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato che, in sede di esecuzione, aveva chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena residua di sette mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, inflitta con sentenza divenuta irrevocabile nel 2008. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo ostativa una successiva condanna con riconoscimento della recidiva, applicando l'art. 172 c.p.; in un precedente passaggio di legittimità la Corte aveva annullato il provvedimento limitatamente alla questione della prescrizione della pena, ritenendo non ostativa la recidiva subvalente. In sede di rinvio il Tribunale ha nuovamente rigettato l'istanza, questa volta individuando il dies a quo della prescrizione nel momento in cui è divenuta definitiva la sentenza che ha integrato la causa di revoca della sospensione condizionale, e non nel provvedimento di revoca, escludendo così il decorso del termine decennale. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul procedimento in camera di consiglio davanti al giudice dell'esecuzione, sostenendo che la decisione non poteva essere assunta de plano ma richiedeva udienza partecipata; 2) violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente e del divieto di reformatio in peius, per avere il giudice del rinvio reiterato il giudizio di ostatività della recidiva già ritenuto non decisivo dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione avesse deciso sul merito dell'istanza senza la previa fissazione di una camera di consiglio partecipata, in violazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p. e delle garanzie del contraddittorio. Ha osservato che la pronuncia de plano è ammessa solo nei casi tassativi di manifesta infondatezza che non richiedano valutazioni, ipotesi non ricorrente nel caso concreto, poiché la soluzione dipendeva da un'interpretazione non univoca della disciplina della recidiva ai fini della prescrizione della pena. Conseguentemente, il secondo motivo è stato assorbito. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
richiamato come base dell'istanza di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione
richiamato in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena
richiamato per la disciplina della prescrizione della pena e per l'incidenza della recidiva sui termini
richiamato con riferimento alla recidiva, anche reiterata, e ai suoi effetti
il comma 3 impone la camera di consiglio partecipata come regola generale; il comma 2 consente la decisione de plano solo nei casi tassativi di manifesta infondatezza o reiterazione senza nuovi elementi
richiamato nel motivo di ricorso in materia di procedimento di esecuzione
richiamato per la dedotta nullità assoluta da violazione del contraddittorio
richiamato per la dedotta rilevabilità d'ufficio della nullità assoluta
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del contraddittorio e del giusto processo
richiamato per il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche della sentenza rescindente
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al procedimento davanti al giudice dell'esecuzione
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, la regola è la decisione in camera di consiglio partecipata; la pronuncia de plano è eccezionale e ammessa solo quando l'istanza sia manifestamente infondata per ragioni che non richiedano valutazioni discrezionali o attività istruttoria.
- Se la definizione della domanda esecutiva richiede un apprezzamento interpretativo o valutativo su norme controverse, il giudice non può prescindere dal contraddittorio tra le parti.
- La decisione resa al di fuori delle ipotesi tassative di provvedimento de plano integra una violazione delle garanzie processuali difensive e non può essere mantenuta.
- Quando la questione devoluta al giudice del rinvio dipende da una valutazione già censurata o da un nodo interpretativo non univoco, il provvedimento non può essere qualificato come manifesta infondatezza ai fini della decisione senza udienza.
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