Sentenza del 06/03/2018 n. 961 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Attività professionale artistica - Requisito della autonoma organizzazione - Prevalenza delle capacità professionali per le attività di spettacolo - Presunzione ed onere della prova - Non imponibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per applicare l'IRAP alle attività artistiche o sportive. Il solo elevato ammontare del reddito, così come l'utilizzo di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli, di uno sponsor o di contratti per la gestione dei rapporti con i media, non dimostra automaticamente l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma. Occorre verificare concretamente natura, struttura e funzione dei rapporti utilizzati e accertare se il contribuente impieghi beni o personale idonei a incrementare la propria capacità produttiva oltre il mero apporto personale e professionale. L'onere della prova grava sull'Agenzia delle Entrate e non può essere assolto mediante il solo richiamo alle dichiarazioni dei redditi o ai relativi importi.
La decisione
È stata esclusa la debenza dell'IRAP in assenza di elementi concreti che dimostrino un'organizzazione autonoma riferibile al contribuente. L'attività artistica o sportiva costituisce un elemento presuntivo a favore della prevalenza delle capacità professionali personali. L'intervento di soggetti esterni, come agenti, organizzatori, sponsor o gestori dei rapporti con i media, può costituire una mera agevolazione delle modalità operative e non una struttura organizzativa autonoma. Anche l'impiego di un lavoratore non inserito nella struttura produttiva non è sufficiente; e, persino per un dipendente, è irrilevante un apporto limitato a mansioni meramente esecutive.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'attività autonomamente organizzata costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta.
L'IRAP è dovuta soltanto quando l'attività professionale o artistica è svolta mediante un'organizzazione autonoma, dotata di risorse materiali o personali capaci di accrescere la produttività oltre il lavoro personale del contribuente.
Massime di principio
- Per le attività artistiche, sportive e professionali fondate prevalentemente sulle capacità personali, il reddito elevato non dimostra da solo l'esistenza dell'autonoma organizzazione soggetta a IRAP.
- L'Agenzia delle Entrate deve provare concretamente la presenza di una struttura materiale o personale organizzata e sottoposta alla responsabilità del contribuente; non sono sufficienti dichiarazioni dei redditi, ricavi elevati o presunzioni generiche.
- L'utilizzo di agenti, sponsor, organizzatori di spettacoli o consulenti per i rapporti con i media non comporta automaticamente l'IRAP, se tali soggetti si limitano ad agevolare lo svolgimento dell'attività senza creare una struttura produttiva autonoma.
- La presenza di personale va valutata in concreto: un collaboratore esterno o un lavoratore con mansioni meramente esecutive può non integrare il requisito, mentre un'organizzazione stabile con personale qualificato e funzionale all'incremento della produzione può dimostrarlo.
- In situazioni analoghe è decisiva la funzione effettiva delle risorse impiegate e il loro apporto incrementale rispetto alle capacità professionali personali, non la loro mera esistenza formale.
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