Sentenza n. 2709/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento, - della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, avente carattere provvedimentale e pregiudizievole del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GU il 15 settembre 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” per quanto possa occorrere, dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”, della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dell’intesa 3 raggiunta, rispettivamente, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 settembre 2022 -di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d’ora espressa nonché per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza del provvedimento qui impugnato,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di ripiano delle quote di payback sui dispositivi medici e, con impugnazione anche degli atti presupposti, decreti ministeriali, linee guida, intese e accordi relativi al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte relativa al ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i decreti ministeriali, le linee guida, le intese, gli accordi e gli ulteriori atti presupposti e connessi. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente derivanti dai provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere pagato le quote di payback dovute, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente relativa al pagamento delle quote di payback, conseguente all'adesione alla definizione agevolata, ha evidenziato il venir meno dell'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione. Il giudice ha escluso tuttavia la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava provato l'adempimento di tutti gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
La definizione agevolata della controversia e il pagamento delle quote di payback hanno determinato il venir meno dell'interesse attuale alla decisione; in assenza della prova di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma, non è stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato in relazione all'istanza con cui la ricorrente ha dichiarato il pagamento delle quote di payback e la definizione agevolata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Indicato quale base normativa degli atti relativi alla definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e alle modalità di ripiano del superamento per gli anni 2015-2018.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di avere aderito a una definizione agevolata e di avere pagato le somme oggetto della controversia può determinare la sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere, rendendo improcedibile l'impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere richiede la prova dell'integrale realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina definitoria; il solo pagamento delle somme dovute non è sufficiente quando la normativa richiede ulteriori presupposti o adempimenti.
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