Cassazione Civile, Sentenza n. 16539/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorrenti hanno depositato il 11 settembre 2019 un atto di rinuncia al ricorso, autorizzato con mandato speciale. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per effetto della rinuncia (art. 390 c.p.c.) e ha disposto che non v'è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza n. 1610/2015 della Corte d'appello di Venezia, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 39739/2011. Il ricorso era affidato a quattro motivi di cassazione.
Norme richiamate
art. 390 cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso perfezionata determina l'estinzione del giudizio di legittimità; la Corte ha applicato la norma per dichiarare estinto il procedimento.
art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
Disposizione secondo la quale, in caso di rinuncia, non si pronuncia sulle spese; la Corte ha espressamente richiamato questa norma per non decidere sulle spese processuali.
sentenza Corte d'appello di Venezia n. 1610/2015
La sentenza di merito confermata in grado di appello era l'oggetto dell'impugnazione; con la rinuncia in cassazione il giudicato di quella sentenza rimaneva senza essere cassato, ma la Corte di legittimità ha dichiarato l'estinzione del procedimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se perfezionata, estingue il giudizio di legittimità senza che la Corte entri nel merito della controversia.
- Quando la rinuncia è valida e autorizzata (es. con mandato speciale ove previsto), il giudice dichiara l'estinzione e di norma non pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione sul merito: le decisioni di merito dei giudici di merito restano efficaci e non vengono cassate.
- Chi valuta la rinuncia deve verificare che sia stata compiuta dai soggetti legittimati e, se richiesto, con le necessarie autorizzazioni (mandato speciale); in mancanza la rinuncia potrebbe essere inefficace.
- In situazioni analoghe, se si intende preservare la possibilità di ottenere una decisione sul merito o effetti diversi, è preferibile valutare attentamente le conseguenze della rinuncia e considerare alternative (es. prosecuzione del giudizio, accordo transattivo) prima di rinunciare.
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