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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23009/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da medici laureati che avevano frequentato, in anni compresi tra il 1994 e il 2003, il corso di formazione in medicina generale. Essi hanno agito nel 2019 contro lo Stato chiedendo il risarcimento del danno, quantificato in euro 15.000 per ogni anno di corso, assumendo di aver percepito durante la formazione una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione post lauream. Hanno sostenuto che i due percorsi formativi fossero sostanzialmente sovrapponibili e che la diversa remunerazione fosse irragionevole, discriminatoria e contraria al diritto comunitario, configurando un inadempimento dello Stato agli obblighi sovranazionali. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno respinto la domanda. In cassazione il ricorso principale ha dedotto violazione delle norme e dei principi sul risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento di direttive comunitarie, oltre a varie norme del diritto UE, costituzionali e interne, e vizio motivazionale; il ricorso successivo ha denunciato ultrapetizione, violazione degli artt. 2935 e 2938 c.c., omessa pronuncia e motivazione apparente, chiedendo anche una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Un ulteriore motivo ha censurato la mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso successivo. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui esisterebbe un diritto, imposto dal diritto dell'Unione, a una remunerazione paritaria tra corsisti di medicina generale e specializzandi, osservando che non risulta una norma europea che stabilisca la misura della adeguata remunerazione e che la disciplina del trattamento economico è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri. Ha inoltre escluso che la diversa disciplina tra i due percorsi integri una violazione giuridicamente rilevante, valorizzando la diversa natura, contenuto e finalità dei corsi. Quanto ai motivi del ricorso successivo, ha ritenuto insussistente il vizio di motivazione, insussistente l'omessa pronuncia, assorbita la censura sulla prescrizione per mancanza del diritto azionato, manifestamente infondate le doglianze sul blocco della rivalutazione delle borse di studio e inammissibile la censura sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 Trattato CEE

    è richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che da tale o da altre norme europee derivi un obbligo di remunerazione paritaria o una misura predeterminata della borsa di studio.

  • art. 189 Trattato CEE

    citato nel ricorso, ma non ritenuto fonte di un obbligo specifico sulla remunerazione dei corsi.

  • Direttiva 86/457/CEE

    richiamata dai ricorrenti; la Corte nega che imponga una remunerazione adeguata determinabile nella misura invocata.

  • Direttiva 75/362/CEE

    richiamata nel ricorso, senza che la Corte vi ravvisi un vincolo di parità economica.

  • Direttiva 75/363/CEE

    richiamata nel ricorso, ma non ritenuta fonte di un diritto alla remunerazione uniforme.

  • Direttiva 82/76/CEE

    la Corte richiama la giurisprudenza UE secondo cui l'obbligo di adeguata remunerazione non consente di desumerne la misura dal diritto comunitario.

  • Direttiva 93/16/CEE

    citata come fonte invocata dai ricorrenti per l'adeguata remunerazione, ma non tale da fondare un diritto alla parità trattamentale o a un importo predeterminato.

  • Direttiva 2005/36/CE

    citata nel ricorso senza che la Corte ne ricavi il diritto alla remunerazione invocato.

  • art. 10 Cost.

    invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a fondare la pretesa risarcitoria nei termini dedotti.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.

    richiamati in ricorso, ma non decisivi alla luce dell'insussistenza del preteso obbligo sovranazionale.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato per la disciplina della borsa di studio e del suo adeguamento, ma ritenuto soggetto al blocco normativo della rivalutazione.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    citato nel ricorso come parte della disciplina del settore, senza che ne derivi il diritto azionato.

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    citato nel ricorso, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda.

  • art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    richiamato nel ricorso, senza incidere sull'esito della controversia.

  • art. 7, comma 5, d.l. 19 settembre 1992, n. 384

    la Corte lo indica come fonte del blocco della rivalutazione, applicabile in modo ampio a indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti, quindi anche alle borse di studio in questione.

  • art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993

    richiamato tra le proroghe del blocco della rivalutazione.

  • art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995

    richiamato tra le proroghe del blocco della rivalutazione.

  • art. 1, comma 66, L. n. 662 del 1996

    richiamato tra le proroghe del blocco della rivalutazione.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    richiamato tra le proroghe del blocco della rivalutazione.

  • art. 22 L. n. 488 del 1999

    richiamato tra le proroghe del blocco della rivalutazione.

  • art. 36 L. n. 289 del 2002

    richiamato tra le proroghe del blocco della rivalutazione.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la Corte esclude la sussistenza della violazione poiché il giudice d'appello ha deciso la domanda rigettandola.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte chiarisce che il difetto di motivazione rilevante come nullità ricorre solo se la motivazione manca, è irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    la Corte afferma che, dopo la riforma, non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ad ulteriori precedenti conformi.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per l'ordine di esame delle censure nel motivo.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    richiamato ai fini dell'aumento del compenso in ragione del numero delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In mancanza di una norma dell'Unione europea che predetermini la misura della remunerazione, la scelta legislativa nazionale sul trattamento economico dei corsisti rientra nella discrezionalità dello Stato e non integra, di per sé, un illecito risarcibile.
  • Non è configurabile un diritto alla parità di trattamento economico tra percorsi formativi diversi quando il diritto sovranazionale non imponga un'identica disciplina e quando i corsi presentino natura, contenuto e finalità differenti.
  • L'obbligo di adeguata remunerazione previsto da alcune direttive non consente, da solo, di ricavare dal diritto dell'Unione la misura concreta della remunerazione dovuta.
  • Il vizio di motivazione che determina nullità della sentenza sussiste solo in caso di mancanza materiale della motivazione, contraddittorietà insanabile o incomprensibilità, non già per mera insufficienza argomentativa.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque deciso la domanda, anche senza confutare singolarmente tutti gli argomenti svolti dalle parti.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che riproduca integralmente l'atto d'appello non è automaticamente inammissibile se consente comunque di individuare la censura e la base giuridica del controllo richiesto.
  • Il blocco normativo della rivalutazione delle indennità e degli emolumenti pubblici può estendersi alle borse di studio quando la formula legislativa sia ampia e onnicomprensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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