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Sentenza

Sentenza del 22/06/2017 n. 1006 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Impugnabilità dell'atto di adesione al P.V.C. se inficiato da errori.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva aderito al contenuto del PVC, nel quale la Guardia di Finanza aveva ricostruito analiticamente acquisti in nero per euro 30.994,33, corrispondenti a specifiche quantità di oro acquistate nei diversi periodi. L’Ufficio aveva però recepito soltanto parzialmente il PVC, considerando tali elementi ai fini IVA ma non riconoscendo i relativi costi ai fini della determinazione del reddito d’impresa. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che l’adesione dovesse riguardare integralmente il contenuto del PVC e che i costi analiticamente ricostruiti dovessero essere dedotti.

La decisione

La Corte ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo impugnabile il provvedimento dell’Ufficio perché non espressione di un’adesione integrale, ma di una definizione parziale del PVC. L’Ufficio non poteva selezionare unilateralmente i soli rilievi da recepire, escludendo altri elementi facenti parte del contenuto integrale del PVC. È stato quindi ordinato all’Agenzia delle Entrate di rettificare il provvedimento di definizione, riconoscendo in deduzione i costi risultanti dal PVC e rideterminando conseguentemente imposte, interessi e sanzioni. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5-bis del D.Lgs. 218/1997

    adesione al contenuto integrale del processo verbale di constatazione

    L’adesione al PVC deve riguardare integralmente il contenuto del verbale. L’Ufficio non può trasformarla in una definizione parziale selezionando autonomamente i soli rilievi che intende recepire.

  • Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 218/1997

    divieto di impugnazione dell’accertamento con adesione

    Il divieto di impugnazione opera quando vi sia una vera adesione integrale. Non si applica, invece, a un provvedimento dell’Ufficio che recepisca solo parzialmente il contenuto del PVC e determini una pretesa tributaria autonoma.

  • Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973

    L’Ufficio aveva sostenuto che l’adesione fosse possibile solo per rilievi idonei a fondare un accertamento parziale. La Corte ha escluso che tale disposizione consenta all’Amministrazione di operare una definizione parziale del PVC.

  • Art. 10, comma 4, lettera d), del D.P.R. 917/1986

    deducibilità dei costi documentati e provati

    L’Ufficio richiamava l’onere del contribuente di documentare i costi deducibili. Nel caso concreto, tuttavia, i costi erano stati ricostruiti analiticamente dalla Guardia di Finanza e facevano parte del contenuto del PVC cui la contribuente aveva aderito.

  • Art. 24 della Costituzione

    Non può essere impedita la tutela giurisdizionale del contribuente mediante una definizione parziale determinata unilateralmente dall’Ufficio, perché ciò limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa.

  • Art. 2 del D.Lgs. 546/1992

    La controversia relativa a un atto che contiene una concreta pretesa impositiva rientra nella tutela del giudice tributario.

  • Art. 19 del D.Lgs. 546/1992

    L’elenco degli atti impugnabili non impedisce l’impugnazione di atti atipici quando essi esprimano comunque una pretesa tributaria concreta e lesiva per il contribuente.

Massime di principio

  • L’adesione al PVC produce effetti preclusivi dell’impugnazione solo se riguarda integralmente il contenuto del verbale e se l’atto dell’Ufficio è coerente con tale adesione.
  • L’Amministrazione non può recepire solo alcuni rilievi del PVC e qualificare il provvedimento come adesione non impugnabile per impedire al contribuente di contestare la parte non riconosciuta.
  • Quando il PVC contiene una ricostruzione analitica di costi, acquisti o altri elementi reddituali, tali elementi devono essere considerati nel loro complesso nell’atto di definizione, non soltanto ai fini di una singola imposta.
  • Un atto formalmente non incluso nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnato se contiene una pretesa tributaria concreta, attuale e lesiva.
  • In situazioni analoghe occorre verificare: il contenuto effettivo del PVC, l’ampiezza dell’adesione presentata, la corrispondenza tra adesione e provvedimento dell’Ufficio e l’eventuale riconoscimento solo parziale dei rilievi.
  • La deducibilità dei costi richiede normalmente documentazione e prova; tuttavia, se i costi risultano analiticamente accertati e inclusi nel contenuto del PVC oggetto di adesione, l’Ufficio non può ignorarli selettivamente nella definizione.

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