Sentenza del 07/03/2016 n. 577 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Associazioni sportive dilettantistiche - sponsorizzazioni - verifiche presso la sede del contribuente - durata - termine ordinatorio - carenza potere ispettivo - inefficacia atti compiuti e prove raccolte - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione contestava la validità dell’attività di verifica fiscale svolta presso la propria sede oltre il termine di 30 giorni lavorativi previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000. Sosteneva che il superamento del termine determinasse una carenza del potere ispettivo, l’inutilizzabilità delle prove raccolte e l’invalidità degli atti successivi, con riferimento anche ai rapporti di sponsorizzazione oggetto di controllo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il termine di 30 giorni lavorativi di effettiva attività ispettiva presso la sede del contribuente, eventualmente prorogabile, ha natura ordinatoria e serve a limitare la permanenza fisica dei verificatori presso il contribuente, non a imporre la conclusione dell’accertamento entro tale periodo. In assenza di una specifica previsione normativa che colleghi al superamento del termine una sanzione di inutilizzabilità o invalidità, non sussistono né carenza di potere ispettivo né invalidità degli atti o delle prove raccolte.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Termine di 30 giorni lavorativi di effettiva attività ispettiva presso la sede del contribuente, prorogabile nei casi previsti
Il termine è considerato ordinatorio: disciplina la durata della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, ma non impone la definizione dell’attività di accertamento entro quel periodo e il suo superamento non comporta automaticamente invalidità degli atti o inutilizzabilità delle prove.
Massime di principio
- Il superamento di un termine previsto per le verifiche fiscali non determina automaticamente l’illegittimità dell’attività dell’Amministrazione: occorre verificare se la norma preveda espressamente una decadenza, una nullità o l’inutilizzabilità degli atti.
- Quando una disposizione è finalizzata a limitare la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, il termine può essere interpretato come ordinatorio e non come termine perentorio per concludere l’accertamento.
- La violazione di un termine procedimentale produce conseguenze invalidanti solo se tali conseguenze sono previste dalla legge oppure se la violazione incide concretamente su una garanzia essenziale del contribuente.
- Per contestare efficacemente prove o atti fiscali non è sufficiente dedurre la durata eccessiva della verifica: devono essere individuate una specifica norma sanzionatoria o concrete lesioni del diritto di difesa.
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