Cassazione Penale, Ordinanza n. 15791/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 3 aprile 2025. Nei ricorsi si deducevano: vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; erronea soluzione dell'eccezione di incompetenza territoriale; e erronea applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano formulate in modo non consentito in sede di legittimità, perché si limitavano a riproporre in modo pedissequo censure già dedotte in appello e già disattese dalla corte di merito, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La mancata applicazione della causa di non punibilità era oggetto di doglianza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente reiterativa e non specifica.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le stesse censure già sollevate in appello.
- Le doglianze che si limitano a reiterare motivi già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
- Anche le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., alla competenza territoriale e al concorso di persone nel reato devono essere articolate con precisione e con reale confronto con le argomentazioni della decisione di merito, pena l'inammissibilità del ricorso.
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