Cassazione Civile, Ordinanza n. 24729/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 1996 con cui l’Ufficio aveva disconosciuto alla società la qualifica di produttore agricolo ex art. 34 d.P.R. n. 633/1972, ritenendo che l’attività svolta avesse carattere commerciale e dovesse quindi essere assoggettata a imposta in misura ordinaria anziché forfettaria. Dopo un primo ciclo di giudizio, culminato in una cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva rideterminato l’imposta dovuta applicando il regime ordinario solo alla parte di uve acquistate da terzi, e non a tutta l’attività. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 34 d.P.R. n. 633/1972 e 2135 c.c., sostenendo che la CTR, invece di attenersi al criterio dell’"esercizio normale dell’agricoltura" vigente ratione temporis, aveva fatto applicazione del criterio della prevalenza e aveva impropriamente esteso alla disciplina IVA una logica propria delle imposte dirette, con la conseguenza di riconoscere il regime agevolato per la parte di produzione propria e quello ordinario solo per l’eccedenza di prodotto acquistato. La contribuente resisteva con controricorso e, nelle more, chiedeva la definizione agevolata delle cartelle emesse sulla controversia ai sensi del d.l. n. 193/2016.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei limiti della definizione agevolata intervenuta sugli importi iscritti a ruolo. Per la parte residua del contenzioso, ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che la CTR si era conformata al principio di diritto già enunciato nella precedente sentenza rescindente n. 8096/2010. In particolare, la cassazione ha rilevato che, in presenza di rinvio, il principio di diritto fissato nella precedente decisione vincola anche la stessa Corte nel successivo giudizio, salvo ipotesi non ricorrenti; la CTR aveva infatti rideterminato l’IVA sulla base della quantità di uva effettivamente prodotta e di quella acquistata, dando esecuzione al dictum già formatosi. Il ricorso dell’Ufficio, per la parte non coperta dalla definizione agevolata, si limitava quindi a riproporre questioni già definitivamente esaminate. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda processuale e per l’intervenuta definizione agevolata parziale.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. n. 633/1972
La norma è richiamata come disciplina IVA del produttore agricolo e del regime forfettario; la Corte, nel richiamare il precedente rescindente, ne valorizza l’applicazione in relazione alla produzione propria e all’eventuale eccedenza di prodotto acquistato.
art. 2135 c.c.
Per l’annualità in esame deve applicarsi il testo previgente alla riforma del 2001; la qualificazione di imprenditore agricolo va compiuta secondo la nozione allora vigente, riferita alla natura dell’attività svolta e non al criterio di prevalenza introdotto successivamente.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
È richiamato quale base della domanda di definizione agevolata delle cartelle emesse in relazione alla controversia, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere.
art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
È citato nel ragionamento della precedente sentenza rescindente per il raffronto tra disciplina delle imposte dirette e disciplina IVA, al fine di sostenere la limitazione del regime più gravoso alla sola eccedenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; la stessa Corte di cassazione, investita di un successivo ricorso, non può rimettere in discussione quanto già definitivamente deciso, salvo che sopravvengano fatti nuovi o si introducano profili non esaminati in precedenza.
- Se la sentenza rescindente ha già stabilito il criterio di accertamento della qualificazione dell’attività agricola e della base imponibile IVA, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le medesime censure è inammissibile.
- La definizione agevolata delle sole somme iscritte a ruolo determina cessazione della materia del contendere solo nei limiti di quanto effettivamente definito, mentre il residuo contenzioso resta decidibile nel merito.
- Ai fini della qualificazione dell’attività agricola nel regime applicabile ratione temporis, occorre fare riferimento al testo dell’art. 2135 c.c. vigente all’epoca dei fatti, senza applicare criteri successivi come quello della prevalenza.
- Quando la precedente decisione di cassazione ha già imposto una rideterminazione dell’IVA sulla base della produzione effettiva e degli acquisti da terzi, il giudice di rinvio si conforma correttamente se accerta quantitativamente la parte di prodotto proprio e quella acquistata, applicando il regime ordinario solo alla componente eccedente.
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