Cassazione Penale, Sentenza n. 16068/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la custodia cautelare disposta dal GIP per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (capo 3). Il ricorrente deduceva: nullità dell'ordinanza ex art. 292 c.p.p. per mancata allegazione della richiesta del PM; incompetenza territoriale poiché il reato più grave (capo 3) sarebbe stato commesso nel circondario di Messina; carenza di gravità indiziaria e vizio della motivazione (contestazione dell'identificazione, contraddizioni delle persone offese, valutazione delle intercettazioni e della dichiarazione del collaboratore Porto); e mancata attualità delle esigenze cautelari per il decorso del tempo e per l'asserita emarginazione del ricorrente dal contesto criminoso dal 2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla nullità ex art. 292 c.p.p. ha ritenuto la censura generica: l'ordinanza dev'essere autosufficiente ma non richiede la materiale allegazione degli atti citati e il ricorrente non ha dimostrato l'assoluta assenza di esposizione degli indizi. Sulla competenza territoriale ha confermato la determinazione della competenza a Catania in forza della connessione dei procedimenti (art. 12/16 c.p.p.), dato che reati commessi in diversi circondari sono connessi per concorso tra più persone e per il programma criminoso comune; il fatto che un coimputato sia stato processato separatamente non esclude la connessione. Sulle questioni di merito relative alla gravità indiziaria e all'identificazione ha dichiarato inammissibili o infondate le censure che si limitano a rivalutare elementi di fatto: la valutazione della credibilità del collaboratore, delle intercettazioni e delle dichiarazioni delle persone offese è rimessa ai giudici di merito e non scalfita da critiche parcellizzate. Sull'attualità delle esigenze cautelari ha richiamato la presunzione speciale di sussistenza prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati mafiosi: il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Norma invocata per la nullità quando l'ordinanza non espone gli elementi indiziari e rimanda a documenti non allegati; la Corte ha precisato che l'ordinanza deve essere autosufficiente ma non richiede la materiale allegazione degli atti cui fa riferimento, e che la censura deve essere specifica e non generica
art. 293 cod. proc. pen.
Consente al giudice di rimandare alla richiesta del PM e agli atti depositati per una più dettagliata illustrazione; tali atti devono essere accessibili all'indagato e al difensore
art. 12 cod. proc. pen.
Definisce la connessione dei procedimenti quando il reato è commesso da più persone in concorso; utilizzata per giustificare la connessione fra reati commessi in circoscrizioni diverse
art. 16 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri per determinare la competenza per connessione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio per attribuire la competenza a Catania
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per specifici reati (tra cui quelli di matrice mafiosa); la Corte ha ritenuto prevalente tale presunzione, rendendo il mero decorso del tempo insufficiente a escludere l'attualità della misura
art. 274 cod. proc. pen.
Norma generale sulle esigenze cautelari; richiamata per distinguere la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità dei motivi di cassazione relativi alla motivazione; la Corte ha osservato che molte doglianze costituiscono una mera rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle norme incriminatrici; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che mirano a sindacare la valutazione probatoria operata in sede di merito
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale sul reato di associazione di tipo mafioso; utilizzata per qualificare il reato associativo contestato al ricorrente
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravamento in relazione a specifiche modalità (es. narcotraffico); rilevante per la determinazione della gravità del quadro indiziario e per l'applicazione della presunzione cautelare
Massime di principio
- Per impugnare con successo la nullità di un'ordinanza cautelare ex art. 292 c.p.p. è necessario dedurre in modo specifico e documentato l'assoluta assenza di esposizione degli elementi indiziari; non basta lamentare il riferimento alla richiesta del PM.
- La competenza territoriale può essere fissata nel circondario di un procedimento connesso: la connessione (art. 12/16 c.p.p.) fra reati commessi in diversi circondari e fra imputati diversi può giustificare la competenza anche se alcuni reati sono commessi altrove e anche se uno dei coimputati è stato processato separatamente.
- In Cassazione le censure sulla valutazione della prova che si limitano a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti sono generalmente inammissibili; occorre dimostrare la violazione di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione.
- Nei reati di matrice mafiosa opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.): il solo decorso del tempo non è sufficiente a escludere l'attualità del pericolo, salvo elementi concreti e specifici che lo dimostrino.
- Per contestare l'identificazione o singole intercettazioni è necessario indicare in modo preciso e decisivo le ragioni per cui tali elementi comprometterebbero l'intero impianto indiziario; critiche meramente parziali su elementi secondari difficilmente avranno successo.
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