Cassazione Penale, Sentenza n. 15967/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 07/10/2025 che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Gamace Wivek Nikethana con due sentenze della Corte d'Appello di Messina (13/10/2023 e 17/04/2023), su istanza del Pubblico Ministero che aveva dedotto la violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. (concessione del beneficio nonostante l'esistenza di una precedente condanna) dovuta all'assenza di un certificato del casellario aggiornato al momento della seconda concessione. Il Tribunale aveva revocato entrambi i benefici, mentre il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione degli artt. 165 e 168 c.p. e vizio di motivazione (primo motivo) e, soprattutto, che il provvedimento fosse stato adottato ultra petita perché il Tribunale aveva revocato anche un precedente beneficio non richiesto dal Pubblico Ministero (secondo motivo).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. quando l'ostatività non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione (applicando il principio di Sez. U. n. 37345/2015 e successiva interpretazione), e nel caso concreto la seconda concessione era intervenuta prima che la precedente condanna divenisse irrevocabile, per cui il Tribunale poteva intervenire quando l'irrevocabilità si era poi verificata. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza perché il Tribunale ha deciso ultra petita: ha revocato un beneficio per il quale non era stata proposta alcuna domanda dal Pubblico Ministero, violando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è vincolato al petitum; tale illegittimità comporta l'annullamento del provvedimento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la revoca è possibile se la concessione è stata effettuata in violazione dell'art. 164 quando l'ostatività non era documentalmente conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio
art. 165 cod. pen.
Rilevato dal ricorrente come norma pertinente ma non decisiva nella motivazione della Corte; collegata alla disciplina del beneficio della sospensione, contestata nella doglianza sulla corretta applicazione delle norme sostanziali
art. 168 cod. pen.
comma 1, n. 2 (e richiamo al n. 1)
Prevede i casi di revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato tale norma in relazione all'intervento del giudice dell'esecuzione su istanza del pubblico ministero
art. 674 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di intervenire quando emergono fatti ostativi sopravvenuti alla pronuncia, e la Corte l'ha ritenuto applicabile per giustificare l'intervento del giudice dell'esecuzione nel caso in cui l'ostatività sia divenuta certa dopo la pronuncia del giudice della cognizione
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato a titolo di principio sulla sovrapposizione di attribuzioni tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione; la Corte l'ha citato per spiegare i limiti dell'intervento esecutivo quando esista già una valutazione pregressa del giudice della cognizione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p. se l'ostatività non era documentalmente conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio (es. quando l'irrevocabilità della precedente condanna si perfeziona dopo la pronuncia).
- Il procedimento di esecuzione è vincolato al principio della domanda: il giudice dell'esecuzione non può decidere ultra petita; può ampliare le ragioni di fatto o di diritto (causa petendi) ma non il petitum. Revocare benefici non richiesti dalle parti è illegittimo.
- Quando si richiede la revoca di un beneficio specifico, il perimetro decisionale del giudice è delimitato dal petitum; ogni intervento su altri benefici richiede una distinta istanza.
- Se il giudice dell'esecuzione interviene correttamente sulla base di fatti sopravvenuti che rendono ostativa la concessione, ciò non autorizza ad estendere la decisione oltre quanto domandato; l'equilibrio tra poteri del giudice della cognizione e dell'esecuzione richiede rispetto delle valutazioni pregresse e del contraddittorio.
- In caso di decisione ultra petita del giudice dell'esecuzione, la pronuncia è annullabile senza rinvio per violazione del principio di integrità del contraddittorio e del diritto di difesa.
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