Cassazione Penale, Sentenza n. 00047/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carmignoto era stato imputato per lesioni stradali (art. 590bis c.p.) e le violazioni del Codice della Strada (artt. 7, 14 e 145). La persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha accettato la remissione, con estinzione del reato. Il Tribunale di Padova ha dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato e ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto ai sensi dell'art. 221, comma 2, Cod. strada. Carmignoto ha proposto appello censurando l'obbligo di trasmissione al Prefetto (sostenendo che mancavano i presupposti di connessione con una violazione amministrativa e che le contravvenzioni erano già state pagate) e deducendo errori di diritto in relazione agli artt. 220 e 222 Cod. strada; ha altresì sostenuto di avere interesse all'impugnazione ex art. 554quater c.p.p. perché la trasmissione poteva produrre sanzioni amministrative accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse dell'impugnante. Ha ritenuto che l'art. 568, comma 4, c.p.p. richiede un interesse concreto all'impugnazione e che qui l'interesse era assente perché l'art. 224, comma 3, Cod. strada attribuisce al Prefetto la funzione amministrativa di verificare autonomamente, anche dopo l'estinzione del reato per remissione di querela, l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca patente). La Corte ha affermato che l'ordine di trasmissione al Prefetto è un adempimento amministrativo e che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa con l'estinzione del reato (art. 221, comma 2, Cod. strada). Ha inoltre ritenuto infondati i rilievi relativi all'applicabilità degli artt. 220, 221 e 222 Cod. strada. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568 c.p.p.
«per proporre impugnazione occorre avervi interesse»
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'impugnante deve avere un interesse concreto e attuale all'impugnazione; nel caso di estinzione del reato per remissione di querela tale interesse è assente quando l'eventuale sanzione amministrativa dipende da una valutazione autonoma del Prefetto
art. 224, comma 3, Cod. strada
Il Prefetto, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte, procede autonomamente all'accertamento dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente) e non è vincolato dalla pronuncia del giudice penale; pertanto la trasmissione degli atti al Prefetto non crea un obbligo vincolante per l'autorità amministrativa
art. 221, commi 1 e 2, Cod. strada
Il comma 1 autorizza il giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa accessoria insieme alla sentenza di condanna; il comma 2 stabilisce che la competenza penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato, con conseguente trasmissione degli atti all'autorità competente
art. 590bis c.p.
Norma che disciplina il reato di lesioni personali stradali, contestato al ricorrente; la sua estinzione per remissione di querela è l'evento che ha determinato la cessazione della procedibilità penale nel caso concreto
art. 220 Cod. strada
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in assenza di una violazione amministrativa non accertata, non dovesse esserci trasmissione al Prefetto; la Corte ha ritenuto tale rilievo infondato in presenza della normativa che affida al Prefetto la verifica autonoma
art. 222 Cod. strada
Richiamato dal ricorrente in connessione con la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie; la Corte non ha ritenuto che osti alla trasmissione al Prefetto
art. 554quater, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere il diritto di impugnare le sentenze di non luogo a procedere; la Corte ha osservato però che il diritto di impugnazione richiede comunque un interesse concreto, qui assente
art. 168ter, comma 2 c.p.
Riferimento giurisprudenziale: la Corte ha distinto l'estinzione per remissione di querela dall'estinzione per esito positivo della messa alla prova, ricordando che per quest'ultima la normativa prevede espressamente la possibilità di sanzioni amministrative accessorie; tuttavia la sentenza ha precisato che anche nella remissione di querela il Prefetto può autonomamente valutare l'applicazione delle sanzioni
artt. 591 e 593 c.p.p.
Norme richiamate nella censura di violazione di legge processuale; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse e quindi non meritevole di approfondimento
Massime di principio
- La trasmissione degli atti al Prefetto a seguito di estinzione del reato per remissione di querela è un adempimento destinato a permettere all'autorità amministrativa di valutare autonomamente l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie; il Prefetto non è vincolato dalla decisione del giudice penale
- La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa con l'estinzione del reato (art. 221, comma 2, Cod. strada); la cancelleria deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente
- L'interesse ad impugnare richiede un vantaggio concreto e attuale: la mera prospettazione che la trasmissione al Prefetto "potrebbe" comportare sanzioni amministrative non basta a fondare l'interesse dell'imputato all'appello
- La distinzione tra estinzione per remissione di querela e per esito positivo della messa alla prova è rilevante: pur se in alcune ipotesi la legge prevede espressamente l'applicabilità di sanzioni accessorie, anche nella remissione di querela l'autorità amministrativa resta comunque competente a valutare le misure amministrative
- Se si ritiene che la cancelleria non abbia effettuato la trasmissione dovuta, gli organi competenti (Prefetto, P.M. o anche il giudice) possono sollecitarne l'adempimento; la trasmissione è quindi un adempimento obbligatorio della macchina giudiziaria una volta pronunciata l'estinzione del reato
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