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Sentenza

Sentenza del 02/05/2018 n. 2796 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Preavviso di fermo - Cartelle esattoriali - Prova dell'avvenuta notifica - Produzione della documentazione in appello - Legittimità - Agente per la riscossione - Mancata costituzione in 1° Grado - Compensazione delle spese - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a un debito di euro 38.186,00, sostenendo l’omessa notifica delle sei cartelle di pagamento presupposte e la prescrizione quinquennale dei crediti. In primo grado gli enti non si erano costituiti e non avevano prodotto la documentazione attestante le notifiche, con conseguente accoglimento del ricorso. In appello Equitalia ha prodotto la prova delle notifiche e ha inoltre dedotto che due cartelle erano già state oggetto di autonomo giudizio nel quale ne era stata riconosciuta la legittimità.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata per la prima volta in appello, qualificandola come mera difesa e non come nuova eccezione o nuova prova vietata. Dalla documentazione è risultata la regolare notifica delle cartelle presupposte, salvo quelle già definite con autonomo giudizio. La doglianza della contribuente è stata quindi ritenuta infondata e il preavviso di fermo è stato confermato. L’appello di Equitalia è stato accolto, ma le spese di giudizio sono state compensate, poiché la mancata costituzione dell’agente della riscossione in primo grado aveva contribuito all’instaurazione del contenzioso.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La norma consente la produzione di documenti in appello nei limiti riconosciuti dalla disciplina del processo tributario.

    La produzione in appello di documenti destinati a dimostrare la regolare notifica delle cartelle può essere ammessa, soprattutto quando proviene dalla parte rimasta contumace in primo grado ed è qualificabile come mera difesa, non come eccezione nuova o prova nuova in senso vietato.

  • Art. 57, d.lgs. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce necessariamente la produzione di documenti e deduzioni diretti a contestare le allegazioni già formulate in primo grado.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 199/2017

    La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, nella parte rilevante per la produzione documentale in appello.

  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. civ. nn. 10567/2012, 12008/2011, 14020/2007 e 2019/2012

    Le pronunce valorizzano la natura documentale del processo tributario e ammettono, in determinate condizioni, le produzioni documentali dell’agente della riscossione anche in appello, quando costituiscono mere difese volte a dimostrare fatti già controversi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata costituzione dell’agente della riscossione in primo grado non impedisce necessariamente di produrre in appello la documentazione relativa alla notifica delle cartelle, se tale produzione serve a contrastare una contestazione già proposta.
  • La prova della regolare notifica delle cartelle presupposte può rendere infondata l’impugnazione del preavviso di fermo basata esclusivamente sull’omessa notifica; in tal caso il fermo può essere contestato solo per vizi propri dell’atto.
  • Quando una cartella è già stata definita con una sentenza autonoma, non è normalmente possibile rimetterne in discussione la legittimità nel giudizio contro il successivo atto della riscossione, salvo i limiti derivanti dall’efficacia del giudicato.
  • La produzione documentale in appello non è automaticamente tardiva: occorre distinguere tra nuove eccezioni, generalmente vietate, e documenti o mere difese destinati a provare o contestare fatti già introdotti nel giudizio.
  • Anche se l’agente della riscossione vince l’appello, le spese possono essere compensate quando la sua mancata costituzione in primo grado ha causato o favorito l’accoglimento iniziale del ricorso e l’ulteriore contenzioso.

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