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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36408/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (responsabili)

La controversia

La controversia originava da una sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto a euro 20.000,00 ciascuno il risarcimento dovuto ai danneggiati a titolo di danni non patrimoniali. I soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi contro tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti raggiungevano un accordo stragiudiziale che definiva ogni aspetto della lite, compresi gli oneri economici, con integrale compensazione delle spese; i ricorrenti rinunciavano al ricorso e alle domande proposte, e i controricorrenti accettavano la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo e della rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Conseguentemente non ha provveduto sulle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che, in difetto di soccombenza, mancavano i presupposti per porlo a carico di una delle parti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone la soccombenza; in assenza di soccombenza non può esserne disposto il versamento

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, le parti definiscono la lite con accordo stragiudiziale e il ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata esclude la pronuncia sulle spese, se le parti hanno regolato pattiziamente i relativi oneri o comunque non residua un tema di soccombenza.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando non vi sia una soccombenza processuale accertabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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