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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35826/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commissario liquidatore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo, ex artt. 98, 99 e 209 l.fall., contro la mancata ammissione del proprio credito di euro 2.642.174,96 in una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il credito era rivendicato come corrispettivo per lavori eseguiti in forza di asseriti contratti di subappalto stipulati negli anni 2006-2009 con la cooperativa poi in liquidazione, per opere svolte in diversi cantieri. Il Tribunale di Torino aveva respinto l’opposizione ritenendo non provata l’esistenza dei rapporti di subappalto e la regolare esecuzione delle prestazioni: le fatture prodotte erano considerate insufficienti perché unilaterali, prive di specifici riferimenti a ordini o contratti e di puntuale indicazione delle prestazioni; la documentazione successivamente depositata era valutata, al più, come prova di un accordo quadro tra terzi, non del contratto di subappalto dedotto; l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. era stata reputata tardiva ed esplorativa. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, la nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 93 l.fall., lamentando un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e carenza/contraddittorietà di motivazione; inoltre denunciava violazione dell’art. 93 l.fall. e omesso esame di prove decisive, sostenendo che il tribunale avesse trascurato gli elementi difensivi prodotti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente posto a carico del creditore opponente l’onere di provare i fatti costitutivi del credito, cioè l’esistenza dei contratti di subappalto e la regolare esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; ha inoltre condiviso il giudizio di inidoneità delle fatture, quale mero indizio e non prova piena quando il rapporto sia contestato, e l’irrilevanza della documentazione ulteriore rispetto al rapporto dedotto in causa. La Corte ha anche escluso il vizio di omessa pronuncia, perché il tribunale aveva deciso sulla domanda di ammissione al passivo, e ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto/inammissibilità, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale

  • art. 99 l.fall.

    richiamato come norma del procedimento di opposizione allo stato passivo

  • art. 209 l.fall.

    richiamato per il procedimento di verifica del passivo nella liquidazione coatta amministrativa

  • art. 93 l.fall.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazioni idonee a fondare l'annullamento

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice si pronunci sulla domanda; non riguarda le sole istanze istruttorie

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità, escludendo il riesame del merito e riducendo il vizio motivazionale al minimo costituzionale

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché conforme a orientamenti consolidati della Corte

  • art. 2697 c.c.

    l'opponente/creditore deve provare i fatti costitutivi del proprio credito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se espone, in modo conciso, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione può essere negato se tardivo, esplorativo o privo di indicazioni sufficienti dei documenti richiesti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    le censure basate su documenti devono riprodurli e localizzarli puntualmente nel ricorso per consentire il controllo di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore opponente deve provare integralmente i fatti costitutivi del credito azionato; la contestazione del rapporto impone un accertamento pieno della sua esistenza e dell'esecuzione delle prestazioni.
  • La fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, non è di per sé prova del contratto o dell'esecuzione della prestazione quando il rapporto è contestato; può valere al più come indizio, salvo accettazione da parte del destinatario o altri elementi confermativi.
  • Chi agisce per il pagamento di un compenso da appalto o subappalto deve dimostrare anche la congruità dell'importo richiesto rispetto alla natura, quantità e consistenza delle opere eseguite.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande, eccezioni o assunti che richiedano una decisione, non le sole istanze istruttorie; per queste ultime, l'eventuale omissione è deducibile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: le censure che mirano a una nuova valutazione delle prove o degli esiti istruttori sono inammissibili.
  • Per denunciare in cassazione l'omesso esame di documenti o fatti decisivi è necessario rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati.
  • La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi; non è richiesto l'esame puntuale di ogni argomento difensivo, se quelli non esaminati sono incompatibili con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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