Sentenza n. 325/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, Servizio Ambiente, Prot. N. -OMISSIS- del 5 ottobre 2020, trasmesso dalla Provincia di Vicenza all''Ambasciata Italiana di Tokyo e da quest''ultima al ricorrente per mezzo nota ricevuta il 13 novembre 2020, avente ad oggetto “Sito Produttivo della -OMISSIS-in località -OMISSIS- in Comune di Trissino. Diffida ai sensi dell''art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. prot. n. -OMISSIS-del 7/05/2019 – Integrazione dei soggetti responsabili.”; - del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, Servizio Ambiente, prot. 2019-PRVICLE 00-OMISSIS-Settore Area Tecnica Servizio Ambiente del 7 maggio 2019, trasmesso dalla Provincia di Vicenza (con prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2019) all''Ambasciata Italiana di Tokyo e da quest''ultima al ricorrente per mezzo della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2019, ricevuto dalla ricorrente in data 19 giugno 2019, avente ad oggetto “Sito Produttivo della -OMISSIS-in località -OMISSIS- in Comune di Trissino. Diffida ai sensi dell''art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nei confronti di -OMISSIS-” e del relativo Allegato; - della nota della Provincia di Vicenza del 7 febbraio 2019, prot. -OMISSIS-, di avviso di avvio del procedimento di identificazione del soggetto responsabile della contaminazione; - ove occorra, della relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell''Ambiente – N.O.E. di Treviso del 7 giugno 2017 e della relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2017; - ove occorra, della Annotazione di polizia giudiziaria conclusiva del Comando Carabinieri per la Tutela dell''Ambiente – N.O.E. di Treviso del 9 luglio 2018; - della nota della Provincia di Vicenza del 13 agosto 2013, prot. n. -OMISSIS-, menzionata nella diffida sub doc. 1 a pagina 3 di 8 e non conosciuta dalla ricorrente; - della nota della Provincia di Vicenza del 18 aprile 2017, prot. n. -OMISSIS-, menzionata nella diffida sub doc. 1 a pagina 3 di 8 e non conosciuta dalla ricorrente; - della nota di ARPAV del 16 agosto 2017 (Protocollo della Provincia di Vicenza n. -OMISSIS-) richiamata nella diffida sub doc 1 a pagina 3 di 8, non conosciuta dalla ricorrente; - dei pareri dell''Istituto Superiore di Sanità prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2015 e prot. n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2018; - della nota ISPRA del 25 gennaio 2019 di trasmissione al Ministero dell''Ambiente del rapporto CRE-DAN n. 1/2019 e dei suoi allegati, non conosciuta dalla ricorrente; - ove occorra, dell''Ordinanza della Provincia di Vicenza prot. n. -OMISSIS- del 23 agosto 2019; - ove occorra, della Nota del Comune di Trissino prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2019; - ove occorra, del verbale di conferenza dei servizi del 17 ottobre 2019 inerente il termine per il deposito del progetto definitivo di bonifica del sito -OMISSIS-; - ove occorra, della diffida trasmessa dalla Provincia di Vicenza - Area Tecnica, Servizio Ambiente, numero di protocollo e data non conosciuta, trasmessa dalla Provincia di Vicenza all''Ambasciata Italiana a Tokyo e da quest''ultima al Sig. -OMISSIS-a mezzo nota prot. n. -OMISSIS- datata 9 dicembre 2020 e ricevuta il 13 dicembre 2020 riguardante l''ordine a partecipare alle attività di bonifica del sito produttivo di -OMISSIS- in Via -OMISSIS-, nel Comune di Trissino (VI); - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffide provinciali adottate ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006, con individuazione del ricorrente quale soggetto responsabile della potenziale contaminazione e intimazione a garantire la continuità delle attività di messa in sicurezza e bonifica
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già presidente del consiglio di amministrazione della società titolare del sito produttivo nel periodo indicato in ricorso, ha impugnato gli atti con cui la Provincia di Vicenza lo ha individuato, insieme ad altri soggetti, tra i responsabili della contaminazione e lo ha diffidato a garantire la continuità degli interventi di messa in sicurezza operativa e bonifica. Ha dedotto la violazione del principio chi inquina paga e degli artt. 242 e ss. d.lgs. 152/2006, sostenendo che l'obbligo di bonifica graverebbe esclusivamente sulla persona giuridica e non sugli amministratori; il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti per l'utilizzo di pareri dell'Istituto Superiore di Sanità, atti di polizia giudiziaria e presunzioni; l'indeterminatezza e l'ineseguibilità della diffida, anche per la mancata disponibilità del sito e la residenza all'estero; la mancata considerazione delle gestioni pregresse e della storicità dell'inquinamento; la violazione dei principi di legalità, irretroattività e contraddittorio; l'erronea applicazione del criterio del più probabile che non; la mancata quantificazione delle quote individuali di responsabilità e la lesione del diritto di rivalsa. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il ritardo procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto legittimo il ricorso al principio di precauzione, di derivazione europea, e al criterio dell'affinità tossicologica per individuare valori di riferimento relativi a sostanze non incluse nelle tabelle del d.lgs. 152/2006, purché sostenuti da adeguata motivazione tecnico-scientifica. I pareri dell'Istituto Superiore di Sanità sono stati legittimamente utilizzati per relationem come fonti tecnico-scientifiche, non come atti normativi. Non è stata ravvisata violazione del principio di irretroattività, poiché le misure di messa in sicurezza e bonifica hanno natura ripristinatoria e riguardano un pericolo o danno ambientale attuale. L'istruttoria è stata ritenuta adeguata, essendosi la Provincia avvalsa di ARPAV, delle risultanze del Nucleo Operativo Ecologico, di interlocuzioni con il Comune e di plurime conferenze di servizi; le risultanze del N.O.E. sono utilizzabili anche nel procedimento amministrativo. È stata ritenuta sufficiente la comunicazione di avvio del procedimento e giustificata la durata delle indagini dalla complessità e storicità del sito. Quanto al nesso causale, il giudice ha ritenuto applicabile il criterio del più probabile che non, anche mediante presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, valorizzando la vicinanza al sito, la corrispondenza tra sostanze rilevate e sostanze impiegate, la sequenza temporale dei superamenti e i monitoraggi. Non è necessario provare dolo o colpa, essendo sufficiente la riferibilità oggettiva del fatto all'operatore; grava su quest'ultimo la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure esigibili per prevenire l'evento o impedirne l'aggravamento. La nozione di operatore comprende anche le persone fisiche che, per ruolo e poteri, abbiano inciso concretamente sulle scelte tecniche e finanziarie rilevanti in materia ambientale. La diffida non è stata ritenuta indeterminata o ineseguibile, poiché rinvia al contenuto legale e agli strumenti tecnico-operativi già delineati nel procedimento; la mancata disponibilità materiale del sito non esclude l'adempimento mediante cooperazione e coordinamento con gli altri obbligati. Per un danno ambientale unitario e non frazionabile l'Amministrazione non deve quantificare preventivamente le quote individuali di responsabilità: sono ammissibili obblighi ripristinatori solidali verso l'esterno, ferma la rivalsa nei rapporti interni. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del pregiudizio ingiusto e dell'elemento soggettivo dell'illecito, oltre che perché la durata del procedimento risultava giustificata dalla complessità delle verifiche. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006
Impongono all'Amministrazione l'accertamento della contaminazione e l'individuazione dei soggetti responsabili, nonché l'adozione e il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
art. 245 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa della comunicazione e della diffida relative agli interventi di messa in sicurezza e bonifica nei confronti dei soggetti individuati come responsabili.
art. 302, comma 4, d.lgs. 152/2006
La nozione di operatore comprende anche persone fisiche che, in ragione del ruolo e dei poteri esercitati, abbiano inciso concretamente sulle decisioni tecniche e finanziarie rilevanti in materia ambientale.
art. 191 TFUE
Fondamenta il principio di precauzione, vincolante e trasversale, che consente misure preventive anche in condizioni di incertezza scientifica.
art. 2050 c.c.
È richiamato quale modello della prova liberatoria a carico dell'operatore, tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie ed esigibili per prevenire l'evento o impedirne l'aggravamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di bonifica, la mancata inclusione di una sostanza nelle tabelle normative non impedisce all'amministrazione di individuare valori di riferimento cautelari mediante il criterio dell'affinità tossicologica rispetto a sostanze normate, purché la scelta sia sorretta da adeguata motivazione tecnico-scientifica e sia orientata alla prevenzione del rischio ambientale e sanitario.
- I pareri di organi tecnico-scientifici possono essere richiamati per relationem nel provvedimento ambientale come fonti di conoscenza e supporto della valutazione amministrativa, senza assumere natura di fonti normative, quando l'amministrazione ne faccia proprie le conclusioni attraverso una valutazione autonoma.
- Il nesso causale tra attività produttiva e contaminazione può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti fondate, tra l'altro, sulla vicinanza dell'attività al sito, sulla corrispondenza tra sostanze impiegate e sostanze rinvenute, sulla successione temporale dei superamenti e sui monitoraggi.
- La nozione di operatore responsabile della contaminazione può comprendere la persona fisica che, per il ruolo e i poteri concretamente esercitati nell'impresa, abbia inciso sulle scelte tecniche o finanziarie rilevanti in materia ambientale; non è necessaria la prova di dolo o colpa, mentre grava sull'interessato la prova di avere adottato tutte le misure esigibili per prevenire o aggravare il danno.
- Quando il danno ambientale è unitario e non frazionabile in porzioni autonomamente distinguibili, l'amministrazione può imporre obblighi ripristinatori solidali verso l'esterno senza quantificare nel provvedimento le quote individuali di responsabilità, restando salvi i rapporti interni di rivalsa tra i coobbligati.
- Le misure di messa in sicurezza e bonifica, avendo natura ripristinatoria e mirando a fronteggiare un pericolo o danno ambientale attuale, non violano il principio di irretroattività per il solo fatto di riferirsi a condotte o contaminazioni risalenti nel tempo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →