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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8344/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di un credito IRPEG di Euro 3.916.850, risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1994 e cedutole da un’altra società nell’ambito della cessione del ramo d’azienda “lavori”. Impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 158/27/10 depositata il 31 dicembre 2010, aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio. La società ha proposto nove motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse dichiarato tardivo e inammissibile il ricorso originario rilevando d’ufficio la prescrizione del credito, mai eccepita dall’Amministrazione. Il secondo e il terzo motivo censuravano sotto il profilo della violazione di legge la decisione sul dies a quo del termine per impugnare il silenzio-rifiuto; il quarto denunciava vizi motivazionali sul medesimo tema. Il quinto e il sesto contestavano, rispettivamente per errore in procedendo e vizio di motivazione, la ritenuta impossibilità di ricostruire analiticamente il credito d’imposta. Il settimo, l’ottavo e il nono riguardavano la validità della cessione del credito e la sua notificazione, sotto i profili dell’errore in procedendo, del vizio motivazionale e della violazione di legge. La data di proposizione del ricorso introduttivo, 14 novembre 2008, e la natura tacita del rifiuto erano pacifiche.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che, trattandosi di impugnazione del silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consente di proporre ricorso dopo il novantesimo giorno dalla domanda e fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto. Per ritenere tardivo il ricorso, la CTR aveva quindi necessariamente presupposto la prescrizione del credito; tuttavia tale prescrizione non poteva essere rilevata d’ufficio, non risultando eccepita dall’Agenzia nel giudizio di primo grado. La decisione sulla tardività costituiva la ratio preliminare dell’accoglimento dell’appello; le ulteriori valutazioni di merito della CTR erano state svolte ad abundantiam. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti, perché investivano la stessa questione processuale. Il quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo sono stati dichiarati inammissibili, poiché diretti contro statuizioni di merito prive di efficacia decisoria autonoma, rese dopo l’esaurimento della potestas decidendi e senza apprezzabile interesse all’impugnazione. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per l’esame delle questioni rimaste assorbite o decise inutiliter; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2938 c.c.

    Tuttavia, come eccepito dalla contribuente ricorrente, ai sensi dell’art. 2938 c.c., il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

    La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice se la parte interessata non l’ha eccepita.

  • art. 112 c.p.c.

    Ha quindi errato il giudice a quo nella parte in cui, violando l’art. 2938 c.c. e l’art. 112 c.p.c., ha, in via necessariamente implicita, rilevato, d’ufficio e per la prima volta in appello, la prescrizione del credito d’imposta controverso, quale presupposto, sostanziale, della dichiarata inammissibilità dei ricorso introduttivo della contribuente.

    La rilevazione d’ufficio, per la prima volta in appello, della prescrizione non eccepita viola anche l’art. 112 c.p.c. quando essa costituisca il presupposto della declaratoria d’inammissibilità.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La fattispecie, piuttosto, si prestava all’applicazione dello stesso art. 21, comma 2, che, in materia di ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso, determina un termine dilatorio ( (…) dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta (…) “) ed uno decadenziale (” (…) e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.”), coincidente con il termine di prescrizione del credito d’imposta.

    In caso di silenzio dell’Amministrazione su una domanda di rimborso, il ricorso è proponibile dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda e fino alla prescrizione del diritto alla restituzione; la norma si applica anche ai rimborsi delle imposte dirette.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non vi era quindi spazio alcuno per l’applicazione del termine decadenziale legale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, che fa decorrere il termine per proporre ricorso dalla data di notificazione dell’atto, necessariamente espresso, impugnato, che nel caso di specie pacificamente non sussisteva.

    Il termine previsto dal comma 1 decorre dalla notificazione dell’atto espresso impugnato e non disciplina il ricorso contro il silenzio-rifiuto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 2938 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice a quo ritenuto che il ricorso di primo grado della contribuente fosse inammissibile, in quanto tardivo, rilevando d’ufficio la pretesa prescrizione del credito avente ad oggetto il rimborso de quo, mai eccepita dall’Amministrazione.

    La norma è richiamata quale mezzo di impugnazione per denunciare in Cassazione la violazione delle regole processuali sulla rilevazione d’ufficio della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario avverso il silenzio-rifiuto su una domanda di rimborso, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda e fino alla prescrizione del diritto alla restituzione; tale disciplina si applica anche ai rimborsi delle imposte dirette.
  • Quando la tardività del ricorso contro il silenzio-rifiuto dipende dalla prescrizione del credito di rimborso, il giudice non può accertare tale prescrizione d’ufficio se l’Amministrazione non l’ha eccepita.
  • Una statuizione di merito resa ad abundantiam dopo una decisione preliminare che esaurisce la potestas decidendi non integra una ratio decidendi con autonoma efficacia sul dispositivo; i motivi di impugnazione diretti esclusivamente contro tale statuizione sono inammissibili per difetto di apprezzabile interesse.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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