Cassazione Civile, Ordinanza n. 11143/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso IMU. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per parziale versamento dell'IMU 2013 relativo a sei immobili siti nel Comune di Napoli. La Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l'appello della contribuente, riconoscendole l'esenzione IMU per abitazione principale con riferimento all'immobile di via Carlo Poerio n. 89/A, pur in presenza di residenza anagrafica in altro immobile, via Ponti Rossi n. 104. Il Comune ha impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, sostenendo che l'agevolazione non potesse essere riconosciuta per l'immobile di via Carlo Poerio, nel quale la contribuente non aveva mai fissato la residenza anagrafica. La Corte ha ricostruito l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sull'IMU abitazione principale e, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 209/2022, ha ritenuto che per i giudizi pendenti sia sufficiente che l'immobile per cui si chiede il beneficio sia quello in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza che assuma rilievo la residenza del coniuge altrove; nel caso concreto, l'esenzione spettava solo all'immobile di via Ponti Rossi, dove la contribuente aveva fissato residenza anagrafica, non a quello di via Carlo Poerio, scelto dalla contribuente ma riferito alla residenza del coniuge.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e successive formulazioni con riferimento al nucleo familiare
La Corte richiama l'evoluzione della norma e afferma che, per i periodi oggetto di giudizio, il beneficio IMU richiede il concorso dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile considerato, secondo la disciplina vigente e come incisa dalla pronuncia costituzionale.
art. 8, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa"
È richiamato per ricostruire l'assetto originario dell'IMU, incentrato sul possesso, la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore.
art. 4, comma 5, lett. a, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
nessuna specifica quota ulteriore nel testo riportato
Ha introdotto il riferimento al nucleo familiare nella definizione di abitazione principale e la regola dell'unico immobile agevolabile in caso di componenti del nucleo con residenze diverse nello stesso Comune.
art. 1, comma 741, lett. b, legge 27 dicembre 2019, n. 160
"per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La disposizione è richiamata nella sua versione poi colpita dalla Corte costituzionale; la Cassazione ne applica il testo come rimodulato dalla sentenza costituzionale, con superamento del requisito riferito anche al nucleo familiare.
art. 5-decies, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
nessuna specifica quota ulteriore nel testo riportato
Ha riformulato la disciplina IMU introducendo l'ipotesi di immobili diversi, situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, con agevolazione per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.
art. 384, primo comma, c.p.c.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente.
art. 143 c.c.
È richiamato per escludere che l'obbligo di coabitazione impedisca, di per sé, la possibilità per coniugi non separati di avere residenze disgiunte.
art. 144 c.c.
È richiamato per affermare che gli accordi sull'indirizzo della vita familiare possono condurre a residenze separate senza che ciò escluda automaticamente il beneficio, purché l'immobile sia abitazione principale nei termini di legge.
art. 12 disp. att. c.c.
È menzionato solo per escludere che la soluzione adottata dipenda da un'interpretazione estensiva della norma sull'abitazione principale.
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU sull'abitazione principale, rileva l'effettivo immobile in cui il possessore è anagraficamente residente e abitualmente dimorante; il beneficio non può essere attribuito in base a una mera opzione soggettiva del contribuente se il requisito normativo non ricorre.
- Quando la disciplina fiscale collega l'agevolazione al nucleo familiare, non possono essere riconosciute duplicazioni del beneficio per più immobili riferibili allo stesso nucleo, salvo diversa previsione normativa espressa; la nozione di abitazione principale resta unitaria.
- Nei giudizi pendenti, l'interpretazione della disciplina IMU deve tener conto dell'intervento della Corte costituzionale che ha espunto il riferimento al nucleo familiare dalla definizione di abitazione principale, ripristinando il rilievo centrale della posizione del possessore.
- La possibilità per coniugi non separati di avere residenze anagrafiche e dimore abituali in immobili diversi non elimina il requisito della coincidenza tra residenza e dimora abituale nell'immobile per cui si invoca l'esenzione; il beneficio compete solo all'immobile che integra, in concreto, l'abitazione principale ai sensi di legge.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. una volta cassata la sentenza impugnata.
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