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Sentenza

Sentenza n. 1466/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico a 1758 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria (elevati a 1867) indetto con P.D.G. 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” 19 aprile 2022, n. 31, e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria, a firma del Direttore Generale dott. -OMISSIS-, notificato all''interessato il 14 dicembre 2023; - del provvedimento-verbale presupposto e connesso di inidoneità, con il quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo per deficit visivo; - della graduatoria del concorso a 1758 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria, ruolo maschile e femminile, limitatamente alla parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi al corso; - dell'avviso di convocazione del 28 novembre 2023, pubblicato sul portale, con cui i concorrenti risultati idonei sono invitati a presentarsi presso la sede formativa per l'avvio del 183° corso di formazione allievi agenti di Polizia penitenziaria; - di ogni altro ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202402551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per inidoneità psico-fisica dovuta a deficit visivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità per deficit visivo formulato dalla Commissione medica di prima istanza e confermato dalla Commissione di seconda istanza, nonché il conseguente decreto di esclusione dal concorso, la graduatoria e gli atti connessi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 122, punto 1, lett. d), del d.lgs. 443/1992 e dell'art. 12 del bando, oltre a eccesso di potere nelle figure dell'arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, erroneità dei presupposti, inattendibilità del giudizio, travisamento, sviamento, carenza di motivazione e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l'accertamento del visus fosse inattendibile perché eseguito pochi giorni dopo un intervento di chirurgia refrattiva per miopia, quando erano ancora presenti postumi temporanei, e che la Commissione avrebbe dovuto adottare una metodologia diversa o considerare la possibile evoluzione futura del visus.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il bando prevedeva, a pena di inidoneità, il possesso di una visione normale sufficiente e di un visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi, con almeno 5/10 nell'occhio con minore capacità visiva, nonché la correzione a 10/10 per ciascun occhio entro il limite massimo complessivo di una diottria. La documentazione concorsuale attestava invece un visus naturale di 1/10 per ciascun occhio, correggibile a 10/10 mediante correzioni di molto superiori al limite previsto; il giudizio era stato confermato dalla Commissione di seconda istanza. Il Collegio ha ritenuto che gli accertamenti tecnico-specialistici sui requisiti psico-fisici siano riservati alle strutture dell'Amministrazione e abbiano carattere infungibile, salvo specifici profili di irragionevolezza o arbitrarietà non ravvisati nel caso concreto. I requisiti psico-fisici devono essere posseduti e verificati al momento degli accertamenti concorsuali, poiché il termine è funzionale alla par condicio e alla certezza delle posizioni dei candidati. Non sono quindi rilevanti certificazioni mediche formate in tempi e condizioni differenti. Né la Commissione era tenuta a formulare una prognosi sul possibile recupero del visus dopo l'intervento chirurgico, anche perché il medico aveva preso atto dell'intervento. Le spese sono state compensate per ragioni di equità.

Norme richiamate

  • art. 122 d.lgs. 443/1992

    La disposizione costituisce il parametro normativo per la verifica dei requisiti psico-fisici richiesti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

  • art. 123 d.lgs. 443/1992

    La disposizione è richiamata quale base normativa degli accertamenti dei requisiti psico-fisici concorsuali.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 443/1992

    Consente al candidato giudicato non idoneo di chiedere la sottoposizione a visita di seconda istanza.

  • art. 12, comma 6, lett. c, del bando di concorso

    senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione normale sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione

    Il mancato possesso dei parametri visivi previsti dal bando comporta l'inidoneità concorsuale.

Massime di principio

  • Nei concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia penitenziaria, gli accertamenti tecnico-specialistici dei requisiti psico-fisici sono affidati alle competenti Commissioni mediche dell'Amministrazione e non possono essere sostituiti da valutazioni esterne, salvo che emergano specifici profili di arbitrarietà o irragionevolezza.
  • I requisiti psico-fisici richiesti dal bando devono essere posseduti dal candidato al momento degli accertamenti concorsuali; non è rilevante il possibile miglioramento futuro della condizione fisica, poiché la fissazione di tale momento tutela la par condicio e la certezza delle posizioni dei concorrenti.
  • Certificazioni o visite mediche effettuate in tempi e condizioni diversi da quelli propri dell'accertamento concorsuale non sono idonee, di per sé, a smentire il giudizio della Commissione medica concorsuale.
  • La Commissione medica concorsuale non è tenuta a formulare una prognosi sull'eventuale recupero futuro del requisito psico-fisico, quando il bando richiede che il requisito risulti posseduto al momento della verifica.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimento

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