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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25432/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento fondata su sei cartelle esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non provata la notifica di due cartelle e irregolare la notifica di una terza cartella, annullando in parte l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 600/1973. In sintesi, ha sostenuto: (i) che per due cartelle notificate direttamente a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 non era necessaria la relata di notifica, essendo sufficienti gli avvisi di ricevimento e gli avvisi di deposito/compiuta giacenza prodotti; (ii) che per una terza cartella la CTR aveva erroneamente escluso la correttezza della notifica effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, pretendendo l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. nonostante la relata attestasse ricerche e irreperibilità assoluta della destinataria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico articolato motivo di ricorso. Ha affermato che, per le notifiche dirette a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973, non è necessaria una relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento e, in caso di compiuta giacenza, la documentazione postale relativa; pertanto la CTR ha errato nel ritenere non provata la notifica delle due cartelle. Quanto alla terza cartella, la Corte ha ritenuto sufficiente la relata del messo notificatore a giustificare l'uso della procedura ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, perché essa dava conto di ricerche compatibili con l'irreperibilità assoluta della contribuente nel Comune del domicilio fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dell'intero processo.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Si applica solo quando la residenza o l'indirizzo del destinatario siano noti ma il destinatario sia temporaneamente irreperibile al momento della consegna.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, in relazione alla disciplina della notificazione; il suo uso è escluso quando ricorrano i presupposti della notifica fiscale ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Consente la notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo posta, senza necessità di relata di notifica, con perfezionamento alla ricezione o alla compiuta giacenza; il concessionario deve conservare la documentazione notificatoria.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    Si applica in caso di irreperibilità assoluta del contribuente; è sufficiente che dalla relata emergano ricerche idonee a dimostrare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato quale rimedio per la rimessione in termini del destinatario che provi di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973

    La Corte richiama la legittimità costituzionale della norma e la sua struttura come modalità alternativa di notifica della cartella esattoriale.

Massime di principio

  • Nella notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 non è richiesta una relata di notifica, essendo sufficiente la documentazione postale idonea a provare l'invio e l'esito della consegna o della compiuta giacenza.
  • La notifica ex art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo del destinatario sia noto ma che vi sia irreperibilità solo temporanea; quando invece le ricerche evidenziano che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale, può farsi ricorso all'art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973.
  • Ai fini della notifica fiscale per irreperibilità assoluta non è imposto un formalismo tipizzato sulle ricerche del notificatore: è sufficiente che la relata renda percepibile, con chiarezza, l'effettivo compimento di ricerche idonee.
  • Il destinatario dell'atto conserva la possibilità di chiedere rimessione in termini se dimostra la mancata effettiva conoscenza dell'atto per causa non imputabile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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