Sentenza n. 14015/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - dell'avviso recante i risultati della prova orale sostenuta dalla ricorrente il 17.3.2023 presso l'I.I.S. "L.Sciascia" sito in Contrada Muti - Sant'Agata di Militello (ME) alle ore 15,00 nell'ambito del Concorso ordinario D.D. n. 499/2020 e D.D. 23/2022 – classe di concorso A046 “Scienze giuridico-economiche”, per come affisso in sede d'esame in pari data; - dei verbali della commissione esaminatrice n. 3 e di ogni atto inerente all'indizione delle prove orali per l’anzidetta classe di concorso, nella parte di interesse; - del decreto di nomina della commissione giudicatrice per la prova orale di cui sopra, per come successivamente integrato/rettificato, nella parte in cui non avrebbe previsto un tecnico-informatico; - dei verbali concernenti lo svolgimento dell’anzidetta prova; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di indizione della procedura concorsuale di cui al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con relativi Allegati, se necessario e ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; b) il D.M. recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario; c) il quadro di riferimento di valutazione per la prova orale pubblicato sul sito dell’intimato Ministero (USR per la Sicilia) e in riferimento alla classe di concorso A046, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d) gli atti inerenti alla valutazione dei titoli e alle graduatorie pubblicate nelle more del giudizio; nonché per accertare il diritto della ricorrente a essere ammessa alla successiva fase della procedura per cui è causa, o, in alternativa, a ripetere la prova orale innanzi ad una Commissione diversamente formata e da rinominarsi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della prova orale del concorso ordinario per la classe A046, con punteggio di 54/100, nonché gli atti della commissione e la sua composizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova orale sostenuta il 17 marzo 2023, deducendo che, durante l'esame, non era riuscita ad aprire il file PowerPoint contenente il progetto didattico, dapprima sul computer messo a disposizione dalla commissione e poi sul proprio dispositivo. Ha sostenuto di essere stata invitata a proseguire senza supporto informatico e di aver così subito uno svantaggio rispetto agli altri candidati. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 326/2021, del quadro di riferimento per la valutazione della prova orale, dell'art. 1 del d.P.R. n. 487/1994, degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, nonché eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione, violazione della proporzionalità e della par condicio concorsorum. Ha inoltre contestato la composizione della commissione, lamentando la mancata presenza di un tecnico-informatico, e ha chiesto l'annullamento degli atti, l'ammissione alla fase successiva o, in alternativa, la ripetizione della prova davanti a una commissione diversamente composta.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la prova orale fosse finalizzata a verificare sia la padronanza delle discipline sia la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento all'uso delle tecnologie, ma che la disciplina non imponesse l'uso materiale di un file PowerPoint né rendesse indispensabile un supporto informatico durante il colloquio. Gli esempi di utilizzo delle tecnologie digitali potevano essere illustrati oralmente. Ne consegue che non era necessaria la presenza di un tecnico-informatico nella commissione, la cui composizione è stata ritenuta coerente con le finalità della prova. Quanto allo svolgimento concreto dell'esame, la commissione non ha mostrato un atteggiamento preclusivo: ha consentito alla candidata di utilizzare sia il computer dell'amministrazione sia il proprio dispositivo e ha proseguito senza supporto informatico solo dopo aver verificato l'impossibilità di aprire il file. Tale impossibilità, verificatasi su due diversi computer e in presenza di copie multiple del file, non è stata imputata a un difetto organizzativo dell'amministrazione. Il giudice ha inoltre rilevato che la candidata aveva ottenuto 54/100, a fronte dei 70 punti necessari, con valutazioni insufficienti negli ambiti della progettazione didattica e della padronanza dei contenuti disciplinari. La ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova che l'apertura del PowerPoint avrebbe determinato un incremento di almeno 16 punti, tale da consentire il superamento della prova, né ha prodotto il file in giudizio. Le valutazioni della commissione rientrano nella discrezionalità tecnica e non sono emersi elementi di manifesta illogicità o irragionevolezza. Le spese sono state compensate per la mancanza di difese scritte dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, D.M. n. 326/2021
La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato [...] e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali
Il riferimento alle tecnologie digitali integra la valutazione della capacità di progettazione didattica, ma non impone necessariamente l'utilizzo materiale di un PowerPoint durante il colloquio.
art. 5, comma 4, D.M. n. 326/2021
La prova orale [...] consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali
Gli esempi di utilizzo delle tecnologie digitali possono essere illustrati oralmente; la disposizione non rende obbligatoria la presentazione tramite PowerPoint o altri supporti informatici.
art. 6, comma 3, D.M. n. 326/2021
La soglia per il superamento della prova orale è stata individuata in 70 punti; il punteggio di 54/100 conseguito dalla candidata era quindi insufficiente.
art. 12, comma 1, D.M. n. 326/2021
La composizione della commissione, formata da un presidente scelto tra professori universitari, dirigenti tecnici o dirigenti scolastici e da due docenti, è stata ritenuta adeguata alla valutazione dei futuri docenti e non richiede la presenza di un tecnico-informatico.
art. 97 Cost.
Il carattere concorsuale della procedura e la selezione del candidato migliore devono essere preservati attraverso una valutazione complessiva delle competenze didattico-culturali, ma la norma non impone l'uso di uno specifico strumento tecnico durante la prova.
Massime di principio
- Nelle prove orali concorsuali dirette a verificare la capacità di progettazione didattica, il riferimento all'uso delle tecnologie digitali non implica necessariamente l'obbligo di utilizzare materialmente un PowerPoint o altro dispositivo informatico, quando la disciplina consente di illustrare oralmente gli esempi di impiego delle tecnologie.
- L'assenza di un tecnico-informatico nella commissione di un concorso per docenti non determina l'illegittimità della commissione se la normativa assegna la valutazione a soggetti dotati di competenze didattiche e disciplinari e la prova può essere svolta, secondo la lex specialis, anche senza supporto informatico.
- Quando il malfunzionamento o l'inaccessibilità di un file utilizzato dal candidato impedisce la presentazione digitale, la commissione non è tenuta a sospendere o rinviare la prova se ha ragionevolmente consentito tentativi di utilizzo di dispositivi alternativi e la prova può comunque svolgersi oralmente secondo le sue finalità.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni di concorso è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o altri evidenti vizi, non potendo sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.
- Chi contesta l'esito di una prova concorsuale per la mancata utilizzazione di uno strumento o di una modalità espositiva deve fornire almeno un principio di prova del nesso causale tra l'irregolarità denunciata e il mancato raggiungimento della soglia di idoneità; tale nesso non può essere presunto quando il punteggio è significativamente inferiore alla soglia e le insufficienze riguardano anche ambiti estranei allo strumento contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →