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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30992/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per IRPEF e addizionali relative all'anno d'imposta 2001, assumendo che egli avesse percepito maggior reddito di capitale in ragione della partecipazione detenuta in una società a sua volta oggetto di accertamento per il medesimo anno. Il contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, valorizzando l'annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR aveva fondato il rigetto dell'appello su una decisione relativa all'accertamento societario che non era ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata per cassazione; inoltre, nelle more, la Suprema Corte aveva già cassato con rinvio la sentenza sull'accertamento societario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la decisione posta a base del rigetto dell'appello del Fisco non era coperta da giudicato e che, comunque, era intervenuta una successiva pronuncia di legittimità che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia sull'accertamento societario, cassando con rinvio la relativa sentenza. Venuto meno il presupposto dell'annullamento dell'atto impositivo nei confronti della società, è venuta meno anche la base dell'accoglimento dell'impugnazione del contribuente socio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per affermare che solo il giudicato può fondare stabilmente la decisione; una pronuncia non definitiva o impugnata non può essere posta a base del rigetto dell'appello per effetto vincolante di giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Una decisione di merito non ancora passata in giudicato non può essere utilizzata come presupposto vincolante per fondare il rigetto o l'accoglimento di una domanda o di un appello sulla base dell'autorità del giudicato.
  • Se la pretesa tributaria verso il socio dipende logicamente dall'accertamento emesso nei confronti della società, la sorte del contenzioso del socio segue l'esito dell'accertamento societario; se il presupposto dell'annullamento dell'atto societario viene meno, viene meno anche la ragione dell'accoglimento del ricorso del socio.
  • Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta definizione del giudizio presupposto può incidere direttamente sulla correttezza della decisione impugnata e imporne la cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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