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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10639/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di verifica presso i locali di una società poi cancellata dal registro delle imprese. L'atto era stato notificato a un soggetto che rivestiva sia la qualità di socio unico e successore della società estinta, sia quella di ex liquidatore. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'avviso per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ritenendo mancato il contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina senza considerare la prova di resistenza richiesta dalla giurisprudenza unionale e che, comunque, la partecipazione del contribuente non avrebbe potuto mutare l'esito dell'accertamento. La Corte ha distinto la posizione del soggetto quale socio successore da quella quale ex liquidatore: per la prima ha rilevato che il ricorso non censurava adeguatamente la ratio della decisione di merito, mentre per la seconda ha affermato che l'ex liquidatore non è legittimato a far valere vizi del contraddittorio endoprocedimentale della società estinta, trattandosi di questione spettante ai soli soci successori.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi alla posizione dell'ex liquidatore della società estinta, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato a tale profilo e per la liquidazione delle spese. Quanto alla posizione del socio successore, il motivo è stato ritenuto non idoneo a scalfire la decisione della CTR. È stato quindi enunciato il principio secondo cui, in caso di estinzione della società contribuente e per fatti anteriori all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, le eccezioni sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 possono essere sollevate solo dai soci successori e non dall'ex liquidatore, quando l'avviso gli sia notificato per far valere la sua responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di sessanta giorni dopo il processo verbale di chiusura delle operazioni è posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione comporta l'illegittimità dell'avviso nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, mentre per le verifiche a tavolino opera il diverso regime elaborato dalla giurisprudenza, con distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La norma ha introdotto, per il futuro, una disciplina che attribuisce una legittimazione sostanziale agli organi sociali successivamente all'estinzione della società; nel caso deciso non era applicabile perché l'estinzione era anteriore.

  • art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Costituisce il titolo della responsabilità dell'ex liquidatore per il mancato pagamento dei tributi sociali, responsabilità distinta da quella tributaria della società estinta.

  • art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato in via analogica per la notificazione dell'atto ai soci successori della società estinta, similmente a quanto avviene per il debitore defunto.

  • art. 2945 cod. civ.

    È menzionato nel principio di diritto enunciato, in connessione con la responsabilità dell'ex liquidatore, quale base del riferimento alla responsabilità azionata con l'avviso.

Massime di principio

  • Quando una società contribuente si estingue, l'obbligazione tributaria non si estingue automaticamente ma si trasferisce ai soci successori, nei limiti della loro responsabilità o di quanto riscosso in liquidazione.
  • L'ex liquidatore, se destinatario di un avviso emesso per far valere la sua responsabilità personale verso il Fisco, non è legittimato a dedurre vizi relativi alla partecipazione della società estinta al procedimento amministrativo: tali eccezioni spettano ai soli soci successori.
  • La violazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente rileva solo quando l'avviso sia preceduto da accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, mentre per le verifiche a tavolino occorre distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati.
  • Nei tributi armonizzati, l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto se il contribuente non allega in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e non supera la prova di resistenza; tuttavia tale regola non incide sulla diversa questione della legittimazione a sollevare il vizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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