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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41437/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revisione della sentenza n.130/2022 emessa dal GIP di Lamezia Terme, confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro e divenuta irrevocabile il 23/01/2024, con cui Maria Teresa Masi era stata condannata a 5 anni di reclusione e 2.200 euro di multa per rapina aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate. La domanda di revisione si fondava sull'allegata inconciliabilita tra quella sentenza (pronunciata con rito abbreviato) e la sentenza n.872/2023, irrevocabile il 02/02/2025, emessa nei confronti del concorrente Domenico Iannazzo, assolto perche il fatto non sussiste dopo giudizio ordinario. Si sosteneva che vi fosse incompatibilita tra le ricostruzioni fattuali (diversa cronologia degli accadimenti) e che nel processo a carico di Iannazzo fosse stata disposta una perizia ritenuta elemento nuovo non valutato nel processo contro la Masi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sussista inconciliabilita ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. quando i fatti storici siano stati ricostruiti identicamente sotto il profilo oggettivo e il diverso esito derivi da difformi valutazioni delle prove (anche per la scelta di riti differenti e il diverso regime di utilizzabilita delle prove). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva verificato che la cronologia e i fatti essenziali (incontro alle ore 21:00, primo ingresso in auto alle 21:19, rientro alle 21:30, restituzione del telefono rotto nella notte dallo zio dello Iannazzo, escoriazioni e sanguinamento dell'offeso) erano comuni alle due sentenze; la diversita di esito era dovuta a valutazioni opposte sulla credibilita dell'offeso correlate a una perizia presente solo nel procedimento ordinario, non dirimente e svolta da un tecnico non specialista. Per tali ragioni il ricorso e stato dichiarato inammissibile e la ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), codice di procedura penale

    Il rimedio per revisione fondato su inconciliabilita tra giudicati richiede un'oggettiva incompatibilita tra i fatti storici su cui si fondano le due decisioni; non e sufficiente il mero contrasto di valutazione delle stesse prove o esiti diversi dovuti a riti differenti

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorso dichiarato inammissibile e l'eventuale irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella presentazione del ricorso

  • art. 199 codice di procedura penale

    Norma che tutela la facolta di non deporre di taluni soggetti (richiamata nel provvedimento per spiegare perche uno dei testi non aveva deposto nel giudizio ordinario); rilevante ai fini probatori ma non decisiva per modificare la identita fattuale tra i giudicati

Massime di principio

  • La richiesta di revisione per inconciliabilita puo essere ammessa solo se esiste una effettiva incompatibilita oggettiva tra le ricostruzioni fattuali delle sentenze irrevocabili; divergenze di valutazione delle stesse prove non sono sufficienti
  • Differenti riti (es. abbreviato vs ordinario) e il correlato diverso regime di utilizzabilita delle prove possono legittimamente produrre esiti contrastanti senza configurare inconciliabilita ai fini della revisione
  • Il giudice che esamina l'ammissibilita della revisione deve compiere una sommaria comparazione tra le due sentenze per verificare l'identita o meno dei fatti storici, non limitandosi a constatare l'irrevocabilita dell'altra decisione
  • Nuovi elementi emersi in un procedimento concorrente (es. perizia) possono essere rilevanti solo se incidono sulla identita fattuale e non quando rappresentino valutazioni ulteriori rispetto allo stesso quadro probatorio già disponibile
  • Presentare una istanza di revisione basata sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente valutato in due processi espone il ricorrente al rigetto dell'istanza e a eventuali sanzioni per colpa, incluse spese e ammende

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