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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-326/23

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 novembre 2023. — Aldo D’Agostino contro Banca centrale europea. — Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto. — Causa T-326/23

Giurisprudenza europea62023TO0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di risarcimento proposto contro la BCE per una dichiarazione della presidente resa il 12 marzo 2020 in conferenza stampa. Ha ritenuto che le disposizioni invocate dal ricorrente avessero natura istituzionale e non conferissero diritti ai singoli, sicché mancava una condizione essenziale della responsabilità extracontrattuale. Ha inoltre escluso che fosse dimostrato un nesso causale diretto tra la dichiarazione e il calo di valore dei titoli a effetto leva acquistati dal ricorrente.

Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione della presidente: assenza di violazione di una norma UE conferente diritti ai singoli e mancanza di nesso causale con i danni lamentati.

La questione giuridica

Se la dichiarazione resa dalla presidente della BCE nel corso della conferenza stampa del 12 marzo 2020 potesse far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, in particolare: i) se la condotta integrasse una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica UE intesa a conferire diritti ai singoli; ii) se sussistesse un nesso causale diretto tra la dichiarazione e le perdite patrimoniali, il lucro cessante, la perdita di chance e il danno morale allegati.

Principio di diritto

Perché sorga la responsabilità extracontrattuale della BCE non basta allegare che una dichiarazione della sua presidente abbia inciso sui mercati: il ricorrente deve dimostrare, cumulativamente, una violazione sufficientemente qualificata di una norma UE che conferisca diritti ai singoli, l’esistenza del danno e un nesso causale diretto. Le disposizioni invocate sull’assetto della BCE e sulla politica monetaria (articolo 127 TFUE; articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del SEBC e della BCE; articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE) hanno natura istituzionale e non attribuiscono diritti ai singoli; inoltre, nel caso concreto, non è provato che la dichiarazione sia stata la causa diretta delle perdite sui titoli a effetto leva né del preteso danno morale. Il ricorso è quindi respinto come manifestamente infondato in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, terzo comma, TFUE
  • Articolo 127 TFUE
  • Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
  • Decisione 2004/257/CE della BCE, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della BCE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Responsabilità della BCE per dichiarazione della presidente e perdita di valore di titoli finanziari

L’ordinanza riguarda un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’articolo 268 TFUE nei confronti della BCE. Il ricorrente imputava a una dichiarazione della presidente della BCE, resa il 12 marzo 2020 nel contesto della risposta dell’istituzione alla pandemia di COVID-19, il crollo di valore di titoli finanziari a effetto leva da lui acquistati nei giorni precedenti.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente aveva acquistato tra il 26 febbraio e il 12 marzo 2020 titoli denominati "SI FTSE.COPERP", caratterizzati da un effetto leva di sette volte sia sugli utili sia sulle perdite. Il 12 marzo 2020 la presidente della BCE dichiarava che la BCE non era "lì per ridurre gli spread" e che ciò non era né funzione né compito dell’istituzione. Secondo il ricorrente, la dichiarazione avrebbe provocato una perdita di valore dei titoli pari al 90,84% del capitale investito, oltre a lucro cessante, perdita di chance e danno morale.

Domande del ricorrente e difese della BCE

Il ricorrente chiedeva la condanna della BCE al risarcimento del danno patrimoniale, del danno morale e, in subordine, di un importo equitativo per perdita di chance, con interessi di mora dal 12 marzo 2020. La BCE chiedeva il rigetto del ricorso, in via principale come manifestamente infondato e, in subordine, come irricevibile o infondato.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama, ai fini della responsabilità extracontrattuale della BCE, l’articolo 340, terzo comma, TFUE. Vengono inoltre in rilievo l’articolo 127 TFUE, che definisce gli obiettivi e i compiti del SEBC e della BCE, gli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del SEBC e della BCE, nonché gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE sul regolamento interno della BCE. Sul piano processuale sono richiamati l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale e l’articolo 134, paragrafo 1, per la condanna alle spese.

Ragionamento del Tribunale sulla responsabilità extracontrattuale

Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale della BCE presuppone cumulativamente: illegittimità della condotta, danno effettivo e nesso causale. Quanto al primo requisito, occorre una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

Il Tribunale esclude che le disposizioni invocate dal ricorrente abbiano tale natura. L’articolo 127 TFUE è qualificato come norma istituzionale, volta a fissare obiettivi e competenze della politica monetaria, non a conferire diritti soggettivi. La stessa conclusione vale per l’articolo 3 dello statuto, che rinvia all’articolo 127 TFUE, e per gli articoli 10 e 11, relativi alla composizione e al funzionamento degli organi decisionali della BCE. L’articolo 12 disciplina solo la ripartizione delle competenze tra consiglio direttivo e comitato esecutivo; l’articolo 13 regola le attribuzioni del presidente; l’articolo 38 concerne i poteri di firma e quindi solo l’efficacia esterna degli atti. Anche gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE sono ritenuti meramente organizzativi e istituzionali.

Il ricorrente aveva qualificato la dichiarazione come abuso di potere per eccedenza di competenza, ma il Tribunale osserva che tale censura non era sviluppata autonomamente e dipendeva comunque dalla violazione delle norme sopra richiamate; mancando una norma conferente diritti ai singoli, anche l’abuso di potere resta privo di base utile.

Nesso causale e prova del danno

Il Tribunale esamina poi il nesso causale. Ricorda che esso richiede un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto, e che incombe al ricorrente provarlo. Nel caso concreto, la relazione tecnica prodotta dal ricorrente è considerata di valore probatorio fortemente limitato, perché predisposta su richiesta del suo consulente finanziario di fiducia per il giudizio. Inoltre, dagli stessi elementi prodotti emerge che il valore dei titoli era in forte calo già dal febbraio 2020, quindi prima della dichiarazione contestata.

Il Tribunale sottolinea anche che l’investimento in strumenti finanziari comporta per natura un rischio, accentuato nel caso di titoli con effetto leva e con coefficiente di rischio massimo pari a 7. Di conseguenza, non è dimostrato che la dichiarazione della presidente della BCE sia stata la causa diretta della perdita di valore dei titoli, né dei profili di lucro cessante e perdita di chance connessi alla loro eventuale cessione a un prezzo più elevato. Per lo stesso motivo è escluso il danno morale, che il ricorrente collegava al pregiudizio reputazionale derivante dalla perdita patrimoniale.

Decisione e spese

Poiché non risultano soddisfatte le condizioni relative alla violazione di una norma conferente diritti ai singoli e al nesso causale, il Tribunale respinge il ricorso integralmente come manifestamente infondato in diritto, senza esaminare ulteriormente l’esistenza del danno reale e certo né le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BCE. Il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell'uebanca centrale europeapolitica monetariariparto delle competenze istituzionalidanni patrimoniali e nesso causale

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