Cassazione Penale, Sentenza n. 37953/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale deduceva violazione dell'art. 593 c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero equiparando il concetto di "pena di specie diversa da quella ordinaria del reato" a quello di "pena illegale", impedendo al PM di impugnare la rideterminazione della pena (reclusione invece di ergastolo). L'imputato deduceva violazione dell'art. 576 n.5.1 c.p.: contestava la configurabilità dell'aggravante derivante dal precedente reato di stalking, sostenendo che sussisteva una cesura temporale e un diverso movente tra i fatti di stalking (terminati nel 2020) e l'omicidio del 2022, non essendovi una prospettiva finalistica unitaria; chiedeva prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e quindi un diverso bilanciamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero ai sensi dell'art. 593 c.p.p., spiegando che la sanzione detentiva inflitta (reclusione) è sanzione prevista per l'omicidio reso "semplice" dal bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e che il rimedio competente per il PM in tali ipotesi è il ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 606 c.p.p.; ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello, esaminando il motivo secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p., abbia correttamente escluso la fondatezza della censura. Quanto all'imputato, la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo: la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite n. 38402/2021 e ha adeguatamente dimostrato la connessione cronologica e funzionale tra le condotte persecutorie e l'omicidio, ravvisando la prospettiva finalistica unitaria prevista dall'art. 576 n.5.1 c.p.; confermato il bilanciamento delle circostanze (attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti) e la condanna a 24 anni di reclusione.
Norme richiamate
art. 593 cod. proc. pen.
"solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato"
Limita l'appello del pubblico ministero nel giudizio ordinario: il PM può appellare solo nei casi espressamente indicati; la Corte conferma che la semplice applicazione di una pena detentiva invece dell'ergastolo, risultante da bilanciamento tra circostanze, non rientra automaticamente fra le ipotesi di ammissibilità dell'appello, cui resta comunque aperto il ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha controllato la motivazione della sentenza per eventuale manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza e ha ritenuto il vizio non sussistente o non superante la soglia di ammissibilità.
art. 576 n. 5.1) cod. pen.
"Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto è commesso ... dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa"
L'aggravante richiede non solo identità dell'autore e della vittima ma una prospettiva finalistica comune tra atti persecutori e omicidio (il reato persecutorio come fase culminante in un progetto di annientamento della personalità della vittima). La Corte ha ritenuto che, nel caso esaminato, sussistesse tale connessione temporale e funzionale.
art. 612-bis cod. pen.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Delimita la fattispecie di atti persecutori; la Corte ha valutato la sussistenza di condotte persecutorie successive e riprese nel tempo, utili a configurare l'aggravante speciale quando unite all'omicidio in una prospettiva finalistica unitaria.
D.lgs. n.11/2018 (modifiche art. 593 c.p.p.)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La riforma ha ristretto il diritto di appello del PM nel giudizio ordinario per ragioni di efficienza processuale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sulla legittimità della limitazione, pur mantenendo il controllo in Cassazione per vizi estremi di motivazione.
Sezioni Unite n. 38402 del 15/07/2021 (Cass.)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Chiarisce la nozione di aggravante di cui all'art. 576 n.5.1: necessita una prospettiva finalistica unitaria fra persecutorie e omicidio; la Corte d'appello ha applicato correttamente tali principi nel valutare la connessione funzionale e temporale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 260 del 2020
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata per sostenere che l'ergastolo ha carattere qualitativamente diverso dalla reclusione e per giustificare la necessità di un particolare trattamento del tema della impugnabilità delle pene.
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero nel giudizio ordinario è ammesso solo nei casi tassativi dell'art. 593 c.p.p.; se il ricorso del PM verte su questioni di dosimetria o bilanciamento tra circostanze che non configurano una "pena di specie diversa" secondo la norma, il rimedio adeguato è il ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- La Corte d'appello, ricevuto un gravame improprio del PM, può verificare l'ammissibilità della censura e, se opportuno, esaminarla secondo i parametri di legittimità (art. 606 c.p.p.); la conversione dell'impugnazione non impedisce il sindacato limitato previsto per la cassazione.
- L'aggravante ex art. 576 n.5.1 c.p. richiede la dimostrazione di una connessione finalistica e funzionale tra atti persecutori e omicidio: non è sufficiente la mera sussistenza di precedenti stalking o l'identità dell'autore e della vittima; è decisiva la continuità o la ripresa di un progetto persecutorio che trovi nell'omicidio il culmine.
- Una significativa cesura temporale e fatti che indicano una rottura della progressione persecutoria possono escludere l'aggravante, ma la riemersione di condotte persecutorie prima dell'evento omicidiario può reintegrarne la configurabilità.
- Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti è materia discrezionale del giudice del merito: il PM può contestarlo in Cassazione solo dimostrando una manifesta illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione nella misura prevista dall'art. 606 c.p.p.
- Per difesa e accusa: documentare con chiarezza la temporalità, la continuità e la finalità delle condotte (eventuali episodi recenti di controllo, minacce, pedinamenti, strumentazioni usate) è cruciale per accertare la sussistenza o l'esclusione dell'aggravante speciale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37874/2025 del 21/11/2025
- Sentenza penale · 21 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37876/2025 del 21/11/2025
- Sentenza penale · 21 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37877/2025 del 21/11/2025
- Sentenza penale · 21 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37880/2025 del 21/11/2025
- Sentenza penale · 21 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37881/2025 del 21/11/2025
- Sentenza penale · 21 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37882/2025 del 21/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →