Cassazione Penale, Ordinanza n. 16808/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva definito in senso sfavorevole. Dal testo emerge solo che il ricorrente ha dedotto, in modo generico, che avrebbe dovuto essere pronunciata nei suoi confronti una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; non risulta, però, alcun effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata né la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della doglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché privo di una critica argomentata e specifica avverso la sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente si è limitato a invocare in modo generico il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.
Norme richiamate
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata rispetto al provvedimento impugnato.
La mancata specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente aveva invocato il proscioglimento d'ufficio, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve sviluppare una critica specifica e argomentata della decisione impugnata, indicando in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle censure.
- La mera deduzione, in forma generica, di un presunto diritto al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è sufficiente se non si confronta con la motivazione della sentenza di merito.
- La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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