Sentenza del 03/06/2015 n. 11409 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate dal Comune di Campi Bisenzio sulle somme ricevute mediante un accordo transattivo e ricognitivo relativo all'occupazione appropriativa e alla determinazione dell'indennità. Sostenevano che le somme non fossero imponibili ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, poiché i terreni erano classificati in zona F e non erano stati oggetto di un formale procedimento espropriativo. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la norma si applica anche alle cessioni volontarie e alle altre acquisizioni inserite in una vicenda sostanzialmente espropriativa, soprattutto quando i terreni siano destinati all'edilizia economica e popolare.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Ha stabilito che le somme percepite costituivano plusvalenze imponibili, poiché derivavano da una cessione volontaria inserita in una complessa vicenda espropriativa e riguardavano terreni inclusi nel PEEP. La classificazione formale dei terreni in zona F non escludeva l'imponibilità, essendo rilevante la destinazione effettiva e l'inserimento nel piano di edilizia economica e popolare. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; i contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 5
Prevede l'applicazione della disciplina sulle plusvalenze alle somme percepite a titolo di indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi e somme dovute per acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche, infrastrutture urbane o interventi di edilizia pubblica ed economica e popolare.
La norma ha un ambito ampio e comprende non solo le indennità derivanti da un formale decreto di esproprio, ma tutte le somme collegate a una vicenda sostanzialmente espropriativa, comprese le cessioni volontarie e i risarcimenti conseguenti ad acquisizioni coattive o occupazioni illegittime.
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45
È richiamato per la disciplina della cessione volontaria nell'ambito di procedimenti espropriativi; la cessione può rientrare nell'ambito applicativo della tassazione anche in assenza di un formale decreto di esproprio.
Legge n. 167 del 1962
Rileva in quanto disciplina i piani di edilizia economica e popolare. L'inclusione dei terreni nel PEEP è stata ritenuta sufficiente a integrare il requisito della destinazione pubblicistica richiesto per l'imponibilità.
D.M. 2 aprile 1968
Individua le zone omogenee urbanistiche di tipo A, B, C e D rilevanti ai fini della norma fiscale. La classificazione locale del terreno in zona F non prevale sulla destinazione effettiva del suolo alle finalità pubbliche considerate dalla legge nazionale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), nel testo vigente all'epoca
Costituisce la disciplina impositiva delle plusvalenze cui rinvia l'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato indicato quale parametro processuale per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate.
Massime di principio
- Ai fini dell'imponibilità delle somme percepite dal proprietario, non è indispensabile l'esistenza di un formale decreto di esproprio: possono essere tassate anche somme derivanti da cessioni volontarie, accordi transattivi, risarcimenti o altre acquisizioni inserite in una vicenda sostanzialmente espropriativa.
- Occorre valutare la funzione concreta dell'accordo e la destinazione pubblica del terreno, non soltanto la forma giuridica utilizzata dalle parti o la denominazione attribuita alle somme.
- L'inclusione dell'area in un piano di edilizia economica e popolare costituisce un elemento decisivo per l'applicazione della disciplina fiscale sulle plusvalenze.
- La classificazione del terreno in una zona urbanistica locale diversa dalle zone A, B, C o D, come la zona F, non esclude automaticamente l'imponibilità quando il terreno sia di fatto destinato a una delle finalità pubbliche previste dalla legge.
- Per casi analoghi, è necessario verificare congiuntamente l'origine delle somme, l'esistenza di una vicenda acquisitiva riconducibile all'espropriazione e la destinazione urbanistica effettiva del terreno.
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