Sentenza n. 129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, n. 3043/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di ridefinizione, in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento, dei coefficienti di abbattimento della remunerazione delle prestazioni di ricovero rese nell’anno 2001
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il decreto regionale che, dopo l’annullamento giurisdizionale del precedente decreto per omessa comunicazione di avvio del procedimento, aveva nuovamente determinato i coefficienti di abbattimento tariffario relativi alle prestazioni ospedaliere del 2001. In primo grado aveva dedotto l’elusione del giudicato, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata considerazione dell’apporto partecipativo, l’illegittimità della regressione tariffaria adottata a consuntivo e in assenza di una specifica contrattazione, la violazione del diritto alla salute, dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, logicità e ragionevolezza, nonché il carattere sproporzionato e discriminatorio degli abbattimenti. Aveva inoltre contestato il ritardo dell’amministrazione, deducendo la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, la lesione dell’affidamento e l’intento di condizionare un parallelo giudizio civile sulla remunerazione delle prestazioni. Il TAR aveva respinto il ricorso, dichiarando inammissibile la censura di elusione del giudicato perché da proporre in ottemperanza. In appello la società ha contestato tale statuizione processuale e ha ribadito il difetto di motivazione, l’identità del nuovo decreto rispetto a quello annullato, la mancata valorizzazione degli incontri e della proposta transattiva, la carenza istruttoria, la finalità punitiva e discriminatoria del provvedimento e l’illegittimità del ritardo, anche quale fonte di affidamento nella remunerazione integrale.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato che la distinzione tra giudizio di ottemperanza e giudizio ordinario di cognizione dipende dalla natura dei vizi dedotti e non dal solo fatto che l’atto impugnato sia stato adottato in riedizione del potere. Le censure relative alla violazione o elusione del vincolo conformativo derivante dal giudicato appartengono all’azione di ottemperanza e nullità prevista dall’art. 114, comma 2, lett. b), c.p.a.; i vizi autonomi del nuovo provvedimento, non riconducibili a specifiche statuizioni della sentenza precedente, sono invece deducibili con il ricorso ordinario. Nel caso concreto, la precedente sentenza aveva annullato il decreto esclusivamente per omessa comunicazione di avvio del procedimento, respingendo le censure sostanziali sulla legittimità della regressione tariffaria a consuntivo e sull’insussistenza di uno specifico obbligo motivazionale. Il solo vincolo conformativo riguardava quindi il rispetto della partecipazione procedimentale. Poiché la società non aveva formulato osservazioni sostanziali nel procedimento e il precedente giudicato non imponeva nuove acquisizioni istruttorie né un’integrazione della motivazione, la Regione poteva confermare la precedente determinazione. Il tentativo transattivo aveva natura compositiva e negoziale e non imponeva all’amministrazione di recepirlo o di motivare specificamente il suo mancato accoglimento nel successivo atto autoritativo. La riproduzione della precedente motivazione non costituiva, di per sé, difetto di istruttoria o di motivazione, anche perché la sentenza originaria non aveva annullato il provvedimento per carenza motivazionale. È stata inoltre confermata la legittimità della regressione tariffaria quale strumento di contenimento della spesa sanitaria e la sufficienza della motivazione riferita alla necessità di rispettare lo stanziamento disponibile. Il ritardo nell’adozione del nuovo provvedimento non determinava autonomamente la sua illegittimità e non aveva prodotto un affidamento tutelabile nella remunerazione integrale, poiché la società era consapevole della necessità di rieditare il potere dopo l’annullamento del precedente atto ed era stata coinvolta nelle trattative transattive. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, lett. b), c.p.a.
Le censure di violazione o elusione del vincolo conformativo derivante dal giudicato devono essere proposte nel giudizio di ottemperanza.
art. 2 l. 241/1990
obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni
Il superamento del termine procedimentale, salvo che il termine sia espressamente qualificato come perentorio, non consuma il potere amministrativo e non rende di per sé illegittimo il provvedimento tardivo.
art. 32 Cost.
La censura fondata sulla tutela del diritto alla salute non è stata accolta; la decisione conferma, nel caso esaminato, la possibilità della regressione tariffaria quale strumento di contenimento della spesa sanitaria.
artt. 2, comma 8, l. 549/1995 e 32, comma 8, l. 449/1997
Le disposizioni sono state richiamate dalla parte appellante in relazione alla necessità di una specifica contrattazione e del bilanciamento degli interessi, ma le relative censure sono state respinte.
art. 8 d.lgs. 502/1992
La questione era stata già esaminata e respinta dal precedente giudicato, che aveva ritenuto legittima la regressione tariffaria a consuntivo.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione riedita il potere dopo l’annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento, la scelta tra giudizio di ottemperanza e giudizio ordinario di cognizione dipende dalla natura del vizio dedotto: la violazione o elusione del vincolo conformativo appartiene all’ottemperanza, mentre i vizi autonomi del nuovo atto, non riconducibili a specifiche statuizioni del giudicato, sono deducibili con l’azione ordinaria di annullamento.
- Se una sentenza ha annullato un provvedimento esclusivamente per un vizio procedimentale e ha respinto le censure sostanziali, il vincolo conformativo per la riedizione del potere resta circoscritto alla rimozione del vizio rilevato; l’amministrazione può quindi confermare il contenuto sostanziale dell’atto precedente senza essere necessariamente tenuta a rinnovare l’istruttoria o a integrare la motivazione, salvo che emergano nuovi elementi partecipativi rilevanti.
- La regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie può essere determinata anche a consuntivo quando sia necessaria per rispettare il limite dello stanziamento programmato; in tale ipotesi, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alla necessità di contenere la spesa entro lo stanziamento disponibile.
- Il mancato recepimento, in un successivo provvedimento autoritativo, di una proposta transattiva formulata durante interlocuzioni procedimentali non impone di per sé una specifica motivazione, quando la proposta appartenga a una fase negoziale distinta dall’esercizio del potere pubblico e non siano stati introdotti elementi istruttori sostanziali idonei a imporre una diversa decisione.
- Il ritardo nella conclusione del procedimento non determina autonomamente l’illegittimità del provvedimento tardivo, salvo che il termine abbia natura perentoria; inoltre, non sorge un affidamento tutelabile in un esito favorevole quando il privato sia consapevole della necessità di rieditare il potere dopo l’annullamento del precedente atto.
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