Corte di giustizia, Sentenza C-424/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2020. — Cabinet de avocat UR contro Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “soggetto passivo” – Persona che esercita la professione di avvocato – Decisione giurisdizionale definitiva – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Portata di tale principio nell’ipotesi in cui tale decisione sia incompatibile con il diritto dell’Unione. — Causa C-424/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce, anzitutto, che l'avvocato che esercita in modo indipendente la professione rientra nella nozione ampia di soggetto passivo IVA di cui alla direttiva 2006/112. In secondo luogo, precisa che l'autorità di cosa giudicata non può essere invocata in modo da impedire, in una controversia IVA relativa a un diverso periodo e a un diverso oggetto, la piena applicazione del diritto dell'Unione. La certezza del diritto non può giustificare una riproduzione sistematica di un errore interpretativo incompatibile con il diritto UE.
IVA e avvocati: qualificazione del professionista legale come soggetto passivo e limiti dell'autorità di cosa giudicata quando ostacola l'applicazione del diritto UE
La questione giuridica
Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che un avvocato rientra nella nozione di "soggetto passivo" IVA; e se il principio del primato del diritto dell'Unione osti all'applicazione dell'autorità di cosa giudicata di una decisione definitiva incompatibile con il diritto UE in una successiva controversia IVA relativa a diverso periodo d'imposta e diverso oggetto.
Principio di diritto
Una persona che esercita la professione di avvocato è un "soggetto passivo" ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, poiché la professione forense costituisce una libera professione e quindi un'attività economica. Inoltre, il diritto dell'Unione osta all'applicazione dell'autorità di cosa giudicata in una controversia IVA quando la precedente decisione definitiva riguarda un diverso periodo d'imposta e un diverso oggetto e tale applicazione impedisce al giudice nazionale di prendere in considerazione la normativa UE sull'IVA; in tal caso il giudice deve garantire l'effettività del diritto dell'Unione e, se possibile secondo il diritto processuale interno, disapplicare l'interpretazione incompatibile già affermata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 431 del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile rumeno)
- Articolo 432 del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile rumeno)
IVA e avvocati: soggettività passiva e limiti della cosa giudicata
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in una controversia tra uno studio legale rumeno e l'amministrazione finanziaria, relativa all'assoggettamento all'IVA e alla possibilità di opporre una precedente decisione definitiva. La Corte si pronuncia sia sulla nozione di soggetto passivo ai sensi della direttiva IVA, sia sulla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'autorità di cosa giudicata in un successivo contenzioso tributario.
Fatti e procedimento principale
Lo studio legale UR aveva chiesto la cancellazione, con effetto dal 2002, dal registro dei soggetti passivi IVA e il rimborso dell'IVA percepita per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014, sostenendo di essere stato iscritto per errore. Il Tribunale di Bucarest aveva respinto il ricorso; in appello, UR ha invocato una precedente sentenza definitiva del 30 aprile 2018, resa tra le stesse parti, che affermava che l'avvocato non esercita attività economica e che i rapporti con i clienti sarebbero contratti di assistenza legale, non di prestazione di servizi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede:
- se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 comprenda nella nozione di soggetto passivo chi esercita la professione di avvocato;
- se il primato del diritto dell'Unione consenta di derogare, in un procedimento successivo, all'autorità di cosa giudicata di una decisione definitiva incompatibile con la normativa UE in materia di IVA.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, che assoggetta all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
- l'articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, che definisce il soggetto passivo e l'attività economica, includendovi espressamente le professioni libere;
- gli articoli 431 e 432 del codice di procedura civile rumeno, relativi agli effetti e all'eccezione di cosa giudicata;
- l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte sulla nozione di soggetto passivo
La Corte osserva che la nozione di soggetto passivo ha portata ampia e comprende chiunque eserciti in modo indipendente un'attività economica. Poiché l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva qualifica espressamente come attività economiche anche le professioni libere o assimilate, la professione di avvocato rientra in tale categoria.
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza sulla portata ampia dell'IVA e ricorda che le prestazioni di servizi fornite dagli avvocati nell'ambito del gratuito patrocinio sono già state considerate operazioni soggette a IVA. Ne consegue che l'avvocato deve essere qualificato come soggetto passivo ai sensi della direttiva 2006/112.
Ragionamento della Corte sull'autorità di cosa giudicata
La Corte ribadisce l'importanza del principio della cosa giudicata per la stabilità del diritto, ma precisa che il diritto dell'Unione non impone ai giudici nazionali di disapplicare le regole interne sulla forza di giudicato, né di riesaminare automaticamente una decisione definitiva per adeguarla a un'interpretazione successiva del diritto UE.
Tuttavia, le modalità interne di applicazione della cosa giudicata restano soggette ai principi di equivalenza ed effettività. Se il diritto nazionale consente, a certe condizioni, di rimettere in discussione una decisione definitiva, tale possibilità deve essere utilizzata per ripristinare la conformità al diritto dell'Unione. Nel caso concreto, la Corte rileva che la precedente sentenza definitiva riguardava un diverso periodo d'imposta e un diverso oggetto rispetto alla controversia principale.
Di conseguenza, se il giudice nazionale dispone, secondo il diritto interno, della facoltà di respingere il ricorso e disapplicare l'interpretazione incompatibile contenuta nella precedente sentenza, deve farlo per garantire la piena efficacia della direttiva IVA. Se, invece, la cosa giudicata impedisce del tutto di rimettere in discussione tali affermazioni, essa non può comunque ostacolare il controllo su un'altra decisione fiscale relativa a un diverso esercizio, poiché ciò determinerebbe la riproduzione sistematica di un errore di diritto UE, in contrasto con il principio di effettività.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- una persona che esercita la professione di avvocato è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112;
- il diritto dell'Unione osta all'applicazione dell'autorità di cosa giudicata in una controversia IVA quando la controversia non riguarda lo stesso periodo d'imposta e lo stesso oggetto della precedente decisione definitiva e l'applicazione di tale principio impedisce al giudice di tener conto della normativa UE in materia di IVA.
Principi pratici per il professionista
La pronuncia conferma che l'attività forense è, di regola, attività economica rilevante ai fini IVA. Sul piano processuale, il giudicato interno non può essere utilizzato come schermo per perpetuare un'interpretazione nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione, specie in materia di IVA, quando la controversia successiva ha un oggetto o un periodo d'imposta diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-517/17
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-584/17
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-378/16
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-73/19
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-80/19
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-97/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →