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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10967/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di lotti di una strada statale. L'impresa appaltatrice, in proprio e quale capogruppo di un'ATI, ha agito sostenendo che l'esecuzione dei lavori fosse stata alterata da sospensioni ripetute, ritardi nell'ottenimento di autorizzazioni da parte di enti terzi interferenti con l'opera e mancata o tardiva approvazione di una seconda perizia di variante. Ha quindi chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente, oltre al risarcimento dei danni, al pagamento delle riserve e dell'utile non conseguito. La committente ha resistito, e nelle fasi di merito aveva anche disposto la rescissione del contratto per la mancata integrazione di alcuni lavori. Con i primi tre motivi di ricorso per cassazione l'appaltatrice ha denunciato, in sintesi, falsa applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali e delle norme speciali sui lavori pubblici, sostenendo che il capitolato non le imponesse l'onere di ottenere le autorizzazioni dagli enti terzi, che gravasse invece sulla stazione appaltante un dovere di cooperazione e di acquisizione dei necessari nulla osta, e che la Corte d'appello avesse errato nel negare la responsabilità della committente per la mancata approvazione della seconda perizia di variante e per le conseguenti sospensioni/ritardi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso. Ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte d'appello del capitolato speciale d'appalto, osservando che la clausola sull'"approvazione" dei disegni e dei calcoli delle opere di attraversamento non equivaleva a trasferire sull'appaltatore l'onere di ottenere le autorizzazioni degli enti terzi, onere che restava a carico della stazione appaltante. Ha inoltre richiamato il dovere dell'amministrazione committente di cooperare all'adempimento e di procurare i benestare necessari, nonché i principi in tema di sospensione dei lavori e di perizia di variante nelle opere pubbliche. Conseguentemente ha cassato, nei limiti dell'accoglimento dei motivi, la sentenza non definitiva della Corte d'appello di Roma n. 2039/2014 e ha rinviato alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione della sentenza non definitiva ha determinato, per effetto espansivo, la caducazione della sentenza definitiva n. 4711/2016, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso contro quest'ultima.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il canone letterale non può essere svalutato: se la lettera del contratto è chiara e univoca, non è ammissibile una diversa interpretazione

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette in modo sistematico, coordinandole con l'intero testo contrattuale e non in modo atomistico

  • art. 1368, comma 2, c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo oggettivo, ma ritenuto superfluo alla luce della chiara interpretazione letterale e sistematica

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per il dovere di correttezza/cooperazione nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1206 c.c.

    Fondamento del dovere del committente di cooperare all'adempimento dell'appaltatore e di predisporre le condizioni per l'esecuzione dell'opera

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale norma sull'inadempimento contrattuale della stazione appaltante

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 1453 c.c.

    Le pretese derivanti dall'inadempimento non si valutano come riserve, ma secondo i principi della risoluzione per inadempimento

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato in tema di gravità dell'inadempimento

  • art. 1458 c.c.

    Le conseguenze della risoluzione retroattiva si estendono alle pretese economiche collegate al rapporto

  • art. 16 del r.d. n. 350/1895

    Norma speciale richiamata nei motivi e nella ricostruzione della disciplina dei lavori pubblici

  • art. 30 del d.P.R. n. 1063/1962

    Le sospensioni per ragioni di pubblico interesse o necessità richiedono esigenze oggettive, sopravvenute e non prevedibili; non possono sanare negligenze o carenze dell'amministrazione

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La cassazione della sentenza non definitiva travolge anche la sentenza definitiva logicamente dipendente

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato in relazione al nesso di consequenzialità tra sentenza non definitiva e definitiva

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    La Corte enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sono dovuti ulteriori importi a titolo di contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del capitolato speciale d'appalto il giudice deve coordinare le clausole nel loro complesso: una previsione sull'approvazione di elaborati tecnici non equivale, senza espresso dato testuale, al trasferimento sull'appaltatore dell'onere di ottenere autorizzazioni amministrative di terzi.
  • Nei lavori pubblici la stazione appaltante ha un dovere di cooperazione all'adempimento dell'appaltatore e deve procurare, prima o comunque in funzione dell'esecuzione, i benestare e le autorizzazioni necessari quando questi dipendano da enti terzi interferenti con l'opera.
  • La sospensione dei lavori può essere giustificata solo da ragioni oggettive, sopravvenute e non prevedibili; non può essere utilizzata per rimediare a carenze progettuali, omissioni istruttorie o negligenze della pubblica amministrazione committente.
  • Quando si discute di risoluzione del contratto per inadempimento, le pretese dell'appaltatore non vanno trattate come mere riserve economiche, perché la loro valutazione segue i principi della risoluzione e dei suoi effetti retroattivi.
  • La riforma/cassazione di una sentenza non definitiva travolge, per effetto espansivo, anche la sentenza definitiva che ne sia logicamente e necessariamente dipendente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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