Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 524/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Villetta Barrea con nota n. 3151 del 4 settembre 2023; - del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo con nota n. 12276-P del 23 agosto 2023, trasmessa dal Comune di Villetta Barrea al Parco Nazionale d’Abruzzo e alla Giunta Regionale d’Abruzzo, unitamente alla nota n. 3151 del 4 settembre 2023; - del progetto degli “interventi di riduzione del rischio di incendi boschivi - Pineta di Villetta Barrea”, predisposto dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nel quadro dei “Progetti Parchi Clima 2019”; - della VINCA su detto progetto, richiesta dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con istanza del 23 agosto 2023, ove rilasciata; - di tutti gli atti presupposti e conseguenti, allo stato non conosciuti.

Giustizia amministrativa202300345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistica comunale relativa al progetto di diradamento e taglio di alberi nella Pineta di Villetta Barrea, unitamente al parere favorevole della Soprintendenza e agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione e residente)

Prevale il privato

La controversia

Il progetto del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise prevedeva, nell'ambito dei Progetti Parchi Clima 2019, il diradamento della vegetazione lungo un tratto della Pineta di Villetta Barrea, mediante il taglio di circa 3.140-3.410 pini neri secolari, allo scopo di ridurre il rischio di incendi boschivi. L'associazione e il cittadino residente hanno impugnato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune il 4 settembre 2023, il parere favorevole della Soprintendenza e gli ulteriori atti presupposti. Sono stati dedotti: omessa valutazione della conformità del progetto al Piano paesaggistico regionale e al Piano del Parco, nonché difetto di istruttoria e motivazione; omessa considerazione della Carta del rischio incendi, violazione dei principi di proporzionalità, prevenzione e precauzione e carenza di istruttoria sulla necessità dell'intervento, anche in relazione alla natura franosa e al vincolo idrogeologico dell'area; violazione della disciplina di settore, illogicità, sviamento e difetto di istruttoria e motivazione sull'ammissibilità del taglio di alberi appartenenti a una specie protetta in un'area tutelata. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad agire. Il Tribunale ha ritenuto l'associazione priva di legittimazione, perché non iscritta nell'elenco delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 l. 349/1986 e perché non aveva dimostrato cumulativamente un fine statutario ambientale specifico e non occasionale, un adeguato livello di rappresentatività e stabilità organizzativa e un effettivo radicamento territoriale. Ha invece riconosciuto la legittimazione e l'interesse del cittadino residente, in ragione della vicinitas rispetto all'area interessata e della prospettazione di ricadute negative sul godimento del paesaggio, sulla fruizione del bosco, sulla biodiversità e sull'assetto idrogeologico.

La decisione

Il ricorso dell'associazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. Il ricorso del cittadino residente è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la Soprintendenza si era limitata ad affermare la compatibilità paesaggistica complessiva dell'intervento, senza verificare la conformità al Piano del Parco, che sostituisce gli altri strumenti di pianificazione ai sensi dell'art. 12, comma 7, l. 394/1991, né valutare concretamente l'utilità dell'intervento alla luce della Carta del rischio, che qualificava l'area come a basso rischio incendiario, e del principio di precauzione, considerata la particolare franosià e il vincolo idrogeologico dell'area. Il Comune non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare il parere della Soprintendenza, ma avrebbe dovuto richiederne l'integrazione, anche perché il parere era stato reso due giorni dopo la trasmissione degli atti e prima della scadenza del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004. Inoltre, nell'ambito della cogestione del vincolo paesaggistico, il Comune avrebbe dovuto comparare l'utilità antincendio dell'intervento con le esternalità negative derivanti dal taglio di un consistente numero di alberi, sotto i profili della biodiversità, dell'ecosistema e delle altre matrici ambientali. L'autorizzazione comunale, motivata esclusivamente per relationem mediante il parere della Soprintendenza, è stata quindi annullata insieme agli atti presupposti per carenza di istruttoria e motivazione apparente del parere. Il TAR non ha esaminato la censura relativa alla mancata acquisizione della VINCA, perché dedotta per la prima volta in una memoria di replica non notificata e quindi in assenza di contraddittorio. Il Comune e il Parco sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese in favore del cittadino, liquidate in euro 2.500 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con i Ministeri, la Regione e per il ricorso dell'associazione.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza deve considerare non soltanto la compatibilità paesaggistica dell'intervento, ma anche la sua conformità agli strumenti di pianificazione applicabili, incluso il Piano del Parco.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    Il termine di quarantacinque giorni per la formulazione del parere vincolante della Soprintendenza non era ancora decorso quando il parere fu reso; il Comune avrebbe dovuto richiedere le necessarie integrazioni istruttorie.

  • art. 12, comma 7, l. 394/1991

    sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione

    Il Piano del Parco costituisce lo strumento pianificatorio di riferimento per la gestione dell'area protetta e deve essere considerato nella valutazione paesaggistica.

  • art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004

    Rileva quale base della tutela paesaggistica dell'area interessata dal progetto.

  • art. 13 l. 349/1986

    Attribuisce la legittimazione ex lege alle associazioni di protezione ambientale riconosciute; le associazioni non incluse nell'elenco devono dimostrare cumulativamente finalità ambientali non occasionali, rappresentatività e stabilità organizzativa e radicamento territoriale.

  • art. 18, comma 5, l. 349/1986

    Concorre a fondare il regime speciale di legittimazione processuale delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.

  • art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui

    Esprime la regola generale di esclusione della legittimazione a far valere in giudizio interessi altrui, salvo specifica previsione legislativa.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 81 c.p.c.

  • art. 7 d.m. 15 settembre 2020, n. 106

    L'iscrizione nel RUNTS ha efficacia costitutiva della qualifica di ETS, ma non attribuisce di per sé la legittimazione ad agire a tutela degli interessi diffusi.

  • artt. 45 e seguenti d.lgs. 117/2017

    Disciplinano il RUNTS; la relativa iscrizione non è ritenuta fonte costitutiva della legittimazione processuale ambientale.

  • art. 146, comma 12, d.lgs. 42/2004

    Non attribuisce autonomamente la legittimazione alle associazioni ambientali non riconosciute, rinviando alla disciplina generale vigente.

  • artt. 309 e 310 d.lgs. 152/2006

    Le disposizioni sulla tutela degli interessi ambientali non fondano autonomamente la legittimazione dell'associazione, ma rinviano alla disciplina dell'art. 13 l. 349/1986.

Massime di principio

  • Un'associazione non iscritta nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 l. 349/1986 può impugnare atti lesivi di interessi ambientali solo se dimostra cumulativamente il perseguimento non occasionale di una finalità statutaria specificamente ambientale, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità organizzativa e un effettivo radicamento territoriale nell'area interessata; la mera iscrizione nel RUNTS o il richiamo generico ai principi costituzionali non sono sufficienti.
  • In materia di impugnazione di atti paesaggistici e ambientali, la vicinitas rispetto al bene tutelato è idonea a fondare sia la legittimazione sia l'interesse a ricorrere del cittadino, senza necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio ulteriore, quando siano prospettate ricadute negative sul godimento e sulla fruizione del bene ambientale o paesaggistico.
  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza deve valutare anche la conformità dell'intervento agli strumenti di pianificazione applicabili, incluso il Piano del Parco, e non può limitarsi a una generica affermazione di compatibilità paesaggistica.
  • Quando il progetto riguarda un'area protetta e comporta il taglio consistente di alberi, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva sulla necessità e utilità dell'intervento, considerando il livello concreto di rischio perseguito, il principio di precauzione, le caratteristiche geomorfologiche dell'area e le esternalità negative su biodiversità, ecosistema e altre matrici ambientali.
  • L'amministrazione comunale, nell'esercizio della competenza paesaggistica delegata, non può limitarsi a recepire il parere della Soprintendenza quando questo sia incompleto o apparente, ma deve promuovere le necessarie integrazioni e svolgere una propria ponderazione degli interessi coinvolti.
  • Una censura formulata per la prima volta in una memoria di replica non notificata alle controparti, in assenza di contraddittorio, non può essere esaminata dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.