Sentenza n. 203/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento in parte qua - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 1922 dell'8 agosto 2022, recante l'accoglimento parziale dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania dall'odierno ricorrente per la classe di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui subordina il riconoscimento del predetto titolo di abilitazione all'insegnamento all'espletamento di una misura compensativa consistente, a scelta del ricorrente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, siccome ingiustificate; - del parere tecnico sulla valutazione della formazione posseduta dall'odierno ricorrente, acquisito dal Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti ed eventualmente acquisito nel corso dell'istruttoria, secondo cui perdura “l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea (2013/55/UE n.d.r.)”, stabilendo pertanto “che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative”; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio al ricorrente e allo stato non conosciuto; e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. mediante adozione di un nuovo provvedimento che disponga, in favore del ricorrente, l'annullamento delle misure compensative assegnate, siccome ingiustificate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di accoglimento parziale dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania, nella parte in cui subordinava il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o allo svolgimento di un tirocinio di adattamento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva conseguito in Romania una formazione psicopedagogica di livello I e II, con abilitazione all'insegnamento della musica, e aveva chiesto il riconoscimento del titolo per diverse classi di concorso italiane, tra cui A030. Dopo il precedente annullamento di un diniego e una pronuncia di ottemperanza, il Ministero riconosceva parzialmente il titolo, imponendo tuttavia misure compensative consistenti, alternativamente, in una prova attitudinale scritta e orale oppure in un tirocinio annuale di almeno 300 ore. Il ricorrente deduceva: eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a un altro docente cui l'anno di formazione e prova era stato ritenuto idoneo a colmare il divario formativo; equivalenza del percorso rumeno rispetto a quello italiano; difetto di motivazione; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di pieno riconoscimento. Il Ministero si costituiva resistendo.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, relativo alla violazione delle garanzie partecipative. Dall'esame degli atti è emerso che il Ministero non aveva provato di avere comunicato al ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di piena equiparazione del titolo. Tale omissione aveva impedito al privato di interloquire nel procedimento, produrre documenti e formulare osservazioni che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare prima dell'adozione del provvedimento finale. Il giudice ha quindi accertato la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha accolto il ricorso sotto tale profilo e ha annullato in parte qua il provvedimento, limitatamente all'imposizione delle misure compensative. Il Ministero dovrà riesaminare l'istanza nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'art. 10-bis. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti per ragioni di pregiudizialità logica. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza costituisce garanzia partecipativa necessaria: la sua omissione, quando impedisce al privato di interloquire e presentare contributi documentali e osservazioni, rende illegittimo il provvedimento finale.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il riferimento alla norma riguarda la richiesta di tutela in forma specifica mediante adozione di un nuovo provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intende respingere in tutto o in parte un'istanza, deve comunicare all'interessato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, consentendogli di presentare osservazioni e documenti prima dell'adozione del provvedimento finale.
- La mancata comunicazione dei motivi ostativi è causa di illegittimità del provvedimento quando priva concretamente l'interessato della possibilità di interloquire sulle ragioni del diniego o dell'accoglimento parziale e di incidere sull'istruttoria e sulla decisione finale.
- L'annullamento di un provvedimento per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 comporta, in presenza di una domanda ancora da valutare, la riedizione del potere amministrativo nel rispetto delle garanzie partecipative, senza che il giudice debba previamente decidere nel merito gli ulteriori motivi sostanziali dedotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →