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Sentenza

Sentenza n. 2866/2026 - Milano, Sezione 2

PER L'ANNULLAMENTO Dell'atto intimazione di pagamento -OMISSIS- Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 06/07/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n.-OMISSIS- asseritamente notificata il 16.03.2015, a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). Per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, Cpa e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso, Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202301981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per prelievo supplementare sul latte, cartella esattoriale presupposta, ruolo AGEA e atti connessi relativi alle campagne lattiero-casearie 2005-2008

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici e riscossore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato un’intimazione di pagamento di € 544.015,66, riferita a una cartella notificata nel 2015 e relativa al prelievo supplementare sulle campagne lattiero-casearie 2005, 2006, 2007 e 2008. Ha contestato, tra l’altro, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del giudicato, la decadenza e la prescrizione del credito, l’illegittimità degli interessi e degli oneri di riscossione, la mancata autotutela, la violazione dei principi di diritto dell’Unione europea e dei criteri di compensazione nazionale, l’inesistenza del debito, l’inattendibilità dei dati produttivi e la nullità o omessa notificazione degli atti presupposti. Ha chiesto anche l’accertamento dell’obbligo di AGEA di procedere al ricalcolo generalizzato del prelievo in conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e il risarcimento dei danni per le somme versate o prelevate e per i pregiudizi finanziari subiti. AGEA ha eccepito che la cartella presupposta era già stata impugnata e definitivamente confermata dal TAR con sentenza n. 590/2018, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3796/2019. Ha inoltre rappresentato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7069/2023, aveva annullato il prelievo soltanto per la campagna 2008/09, rispetto alla quale AGEA stava procedendo al discarico e alla rideterminazione, senza effetti sulle altre annualità.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente le domande impugnatorie, accertative e risarcitorie. Ha ritenuto che l’intimazione di pagamento sia un atto della riscossione, non autonomamente impositivo, impugnabile soltanto per vizi propri e motivabile per relationem mediante il richiamo alla cartella presupposta. La cartella e gli atti anteriori erano stati conosciuti e impugnati dalla società, sicché non risultava una concreta lesione del diritto di difesa. Le contestazioni sull’an e sul quantum del prelievo, sui criteri di compensazione, sulle violazioni del diritto UE, sulla prescrizione maturata prima della cartella e sulla regolarità degli atti presupposti erano precluse dal giudicato formatosi sulla cartella e dall’inoppugnabilità degli atti genetici. Le pronunce della Corte di giustizia non determinano la caducazione automatica dei titoli definitivi né impongono un riesame generalizzato in autotutela. L’annullamento relativo alla campagna 2008/09 produce effetti soltanto per quella annualità, in ragione dell’autonomia delle singole campagne lattiero-casearie. Il prelievo supplementare non ha natura tributaria e non è soggetto al termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. 602/1973; non si applica il termine quadriennale del regolamento n. 2988/1995, mentre il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, comunque interrotta e sospesa dalla precedente impugnazione giudiziale. Le censure sugli interessi erano in parte precluse e comunque non provate, in particolare quanto all’anatocismo. Le contestazioni generiche sull’affidabilità del sistema nazionale delle quote latte non assolvevano l’onere di dimostrare l’incidenza concreta degli asseriti vizi sulla posizione della società. Gli eventuali vizi formali delle notificazioni PEC non ne determinavano l’inesistenza e risultavano sanati dal raggiungimento dello scopo, essendo gli atti pervenuti alla destinataria e tempestivamente impugnati. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di prova dell’illiceità, del danno-conseguenza, del quantum e del nesso causale. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

    Nel procedimento di riscossione, l’obbligo motivazionale dell’intimazione può essere assolto per relationem mediante il richiamo alla cartella presupposta e agli atti di accertamento del credito.

  • art. 7 l. 212/2000

    Il richiamo agli atti presupposti già conosciuti dal destinatario è idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione della cartella e dell’intimazione.

  • artt. 8-ter e 8-quinquies l. 33/2009

    Disciplinano, nel caso esaminato, l’iscrizione del debito relativo al prelievo supplementare e le intimazioni di pagamento AGEA; la riscossione coattiva avviene mediante ruolo.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Il termine decadenziale previsto dalla disposizione non si applica al credito per prelievo supplementare latte, che non ha natura tributaria.

  • art. 3, par. 1, Reg. CE n. 2988/1995

    Il termine quadriennale presuppone un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione; tale presupposto non ricorre per il prelievo supplementare latte nel caso esaminato.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito per prelievo supplementare, non costituendo prestazione periodica, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • artt. 2943 e 2945 c.c.

    Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    L’impugnazione della cartella interrompe la prescrizione e il termine resta sospeso per la durata del giudizio sino al passaggio in giudicato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto UE, quando riguarda i criteri di esercizio del potere e non la norma attributiva del potere, determina annullabilità e non nullità.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Non è stata ritenuta fondata la deduzione di inefficacia degli atti di prelievo per asserita omessa o irregolare notificazione.

  • art. 16-ter d.l. 179/2012

    L’utilizzo di un indirizzo PEC istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non determina l’inesistenza della notificazione, ma al più un vizio formale sanabile dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Non consente di ottenere un accertamento dell’obbligo di autotutela e di ricalcolo generalizzato quando gli atti presupposti sono definitivi e non sussiste un obbligo di riesame.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento, quale atto della riscossione successivo alla cartella e prodromico all’esecuzione forzata, è impugnabile soltanto per vizi propri e non può essere utilizzata per riaprire contestazioni sull’an o sul quantum del credito già definitivamente accertato negli atti presupposti.
  • La motivazione dell’intimazione di pagamento può essere resa per relationem mediante il richiamo alla cartella presupposta e agli atti anteriori che determinano il credito, purché tali atti siano individuabili e siano stati portati a conoscenza del destinatario.
  • Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea comporta ordinariamente annullabilità, e non nullità, quando incide sui criteri di esercizio del potere e non sulla stessa norma attributiva; il relativo vizio deve essere dedotto nei termini contro l’atto lesivo e non può essere fatto valere per superare giudicato o decadenze.
  • Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea non impongono, in via generale, il riesame o l’annullamento d’ufficio di decisioni amministrative divenute definitive, poiché la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici limitano l’efficacia retroattiva delle sopravvenienze unionali.
  • L’annullamento relativo a una singola campagna lattiero-casearia non si estende automaticamente alle altre campagne, che costituiscono vicende autonome e richiedono una specifica verifica del titolo e degli effetti della pronuncia.
  • Il credito per prelievo supplementare latte non ha natura tributaria, non è soggetto al termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e, non costituendo prestazione periodica, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, salva l’interruzione e sospensione derivante dall’impugnazione giudiziale della cartella.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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