Sentenza del 06/03/2017 n. 606 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento induttivo - Contratti preliminari per la vendita di immobili con importi superiori a quelli risultanti dagli atti definitivi - Grave indizio di evasione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.P. S.p.A. ha impugnato le cartelle di pagamento sostenendo, tra l'altro, la tardività delle notifiche, la propria estraneità ai debiti tributari della società conferita, la violazione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, il difetto di motivazione e la mancata notifica degli atti presupposti. Ha inoltre contestato l'applicabilità dell'art. 14 del D.lgs. 472/1997 al conferimento d'azienda, nonché la possibilità per l'agente della riscossione di individuare autonomamente il coobbligato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto inammissibile, perché proposta solo in appello, la contestazione relativa alla mancata previa individuazione del coobbligato da parte dell'ente impositore. Ha inoltre stabilito che il conferimento d'azienda è assimilabile alla cessione ai fini della responsabilità solidale per i debiti fiscali; che gli atti notificati e divenuti definitivi nei confronti del debitore principale sono opponibili anche al coobbligato; e che il beneficio della preventiva escussione opera solo nella fase esecutiva, non impedendo all'agente della riscossione di notificare le cartelle al responsabile solidale per munirsi di un titolo esecutivo. F.P. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese, pari a 1.000 euro per ciascuna controparte costituita, oltre IVA e CPA se dovute.
Norme richiamate
Art. 14 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Responsabilità del cessionario
La responsabilità solidale prevista per il cessionario d'azienda è stata ritenuta applicabile, in via sostanzialmente analoga, anche alla società conferitaria, poiché il conferimento produce un effetto di trasferimento dell'azienda idoneo a tutelare i creditori fiscali.
Art. 2560 del Codice civile
Debiti relativi all'azienda ceduta
È stato richiamato da Equitalia a sostegno della permanenza della responsabilità solidale connessa al trasferimento dell'azienda, anche in presenza di successivi passaggi societari.
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Termini per la notifica della cartella di pagamento
La ricorrente ne ha denunciato la violazione, ma la censura non è stata accolta; la definitività degli atti notificati al debitore principale è stata ritenuta opponibile anche al soggetto solidalmente responsabile.
Massime di principio
- Nel trasferimento o conferimento di un'azienda, la società che subentra può essere chiamata a rispondere dei debiti fiscali dell'azienda trasferita, anche se l'operazione è formalmente qualificata come conferimento anziché cessione.
- Gli atti impositivi e le cartelle regolarmente notificati al debitore principale e non impugnati diventano definitivi anche nei confronti dei coobbligati solidali; normalmente non è necessario ripetere l'intero procedimento notificatorio nei loro confronti.
- Il beneficio della preventiva escussione non impedisce all'agente della riscossione di notificare la cartella al coobbligato e di ottenere un titolo esecutivo; limita principalmente l'avvio o la prosecuzione dell'esecuzione sul patrimonio del coobbligato prima dell'infruttuosa escussione del debitore principale.
- Le eccezioni nuove introdotte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili e non esaminate nel merito.
- Operazioni societarie successive alla formazione dei ruoli non possono essere utilizzate per eludere la responsabilità solidale verso l'erario; l'agente della riscossione può procedere agli adeguamenti formali necessari, inclusa la ricartellazione.
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