Cassazione Penale, Sentenza n. 31287/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al ruolo associativo, con contestazione della ricostruzione fattuale e proposta di letture alternative degli elementi probatori (si sostiene che Scarpisi abbia operato solo per interesse del cognato Nunzio Serio, non come "braccio destro" del clan); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, deducendo elementi favorevoli quali breve durata della condotta (circa un anno), ruolo ancillare, assenza di precedenti e attività lavorativa fuori dalla Sicilia, elementi che dovrebbero escludere la pericolosità attuale e rendere inidonea la custodia carceraria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile, in larga parte, la rivalutazione in fatto proposta dalla difesa, confermando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e sull'apprezzamento delle intercettazioni e dei contatti investigativi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di un quadro indiziario complesso e sinergico che colloca Scarpisi nell'ambito del sodalizio "Tommaso Natale" (contatti circolari con sodali, agevolazione di incontri e comunicazioni, affiancamento al reggente durante la detenzione, ruolo nelle imposizioni commerciali e punizioni). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.: presunzione relativa di pericolosità sociale e presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia in carcere, ribadendo che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti e oggettivi di rescissione del vincolo associativo (il mero "tempo silente" o elementi neutri non sono sufficienti). Conclude che non sono emersi elementi contrari idonei a superare la presunzione e dichiara infondati i motivi del ricorrente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso contro le ordinanze, citata come titolo del gravame proposto dal ricorrente.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto contestato (associazione di tipo mafioso); la qualificazione del reato fonda l'applicazione della presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p.
art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.
Requisiti delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, ecc.) richiamati come base per l'adozione della misura custodiale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la duplice presunzione per reati come l'art. 416-bis: presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere; può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino la rescissione del vincolo associativo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione richiesti alla difesa nella presentazione dei motivi in cassazione; citato per indicare i vincoli di motivazione del ricorso.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata per il testo novellato dell'art. 275 c.p.p. e per il regime delle presunzioni cautelari introdotte/confermate.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione degli elementi di fatto e l'attendibilità delle prove: il suo controllo è limitato alla congruenza, coerenza logica e all'assenza di macroscopiche illogicità nella motivazione del giudice di merito.
- Quando è applicabile l'art. 275, comma 3, c.p.p. (reati di pericolosità presunta come l'art. 416-bis), sussiste una duplice presunzione: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere; il regime cautelare più afflittivo è la regola salvo che emergano elementi obiettivi e concreti di superamento della presunzione.
- La mera esibizione di elementi neutri (es. decorso del tempo, brevi periodi di inattività) non è sufficiente a superare la presunzione: la difesa deve fornire prove concrete di rescissione stabile del vincolo associativo (es. collaborazione, trasferimento definitivo, comportamenti inequivocabili che attestino il distacco).
- L'interpretazione di conversazioni intercettate e l'attribuzione di significato a rapporti comunicativi sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sottratte al sindacato di legittimità salvo che la motivazione appaia manifestamente illogica o irragionevole.
- Per impugnare con successo misure cautelari fondate su indizi associativi è necessario non limitarsi a ricostruzioni alternative generiche, ma indicare travisamenti specifici e decisivi delle emergenze processuali o elementi nuovi che possano effettivamente compromettere la logica della motivazione del giudice di merito.
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