Cassazione Civile, Ordinanza n. 03195/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento emessa in relazione a una cartella concernente IRAP, IRES e IVA per l’anno d’imposta 2006, per un importo complessivo di euro 160.761,23. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva ritenuto dovute le imposte ma aveva annullato sanzioni e interessi per intervenuta prescrizione. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, poi rigettato dalla commissione tributaria regionale. In cassazione l’Ufficio deduceva, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, degli artt. 24, comma 1, e 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, nonché degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che sanzioni e interessi, essendo accessori del tributo e non oggetto di separato avviso, non avrebbero dovuto essere considerati autonomamente prescrivibili in cinque anni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui il credito erariale per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni, mentre le sanzioni tributarie non definitivamente accertate si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 e gli interessi, quale obbligazione autonoma rispetto al debito principale, restano soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato il termine quinquennale a sanzioni e interessi. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti degli intimati, ma l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di euro 2.500, oltre accessori, in favore della controparte secondo quanto indicato nel dispositivo e alla cassa delle ammende per la definizione anticipata.
Norme richiamate
art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dall’Ufficio come norma violata; nel caso non è stato ritenuto decisivo ai fini della prescrizione contestata
art. 24, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne abbia tratto un diverso principio rispetto alla disciplina della riscossione delle sanzioni
art. 20, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
"il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"
stabilisce la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative tributarie
art. 2946 c.c.
si applica la prescrizione ordinaria decennale ai crediti erariali per imposta definitivamente accertata
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
"si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"
gli interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale
art. 2953 c.c.
richiamato come base per la prescrizione decennale delle sanzioni quando derivanti da sentenza passata in giudicato
art. 380 bis c.p.c.
norma procedurale richiamata per la proposta di definizione anticipata e per l’opposizione alla stessa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge
art. 96, terzo comma, c.p.c.
richiamato per la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme conseguenti alla definizione anticipata
art. 96, quarto comma, c.p.c.
richiamato per la condanna alla cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Il credito erariale per imposta definitivamente accertata si prescrive nel termine ordinario decennale, poiché l’obbligazione tributaria non ha natura di prestazione periodica ai sensi dell’art. 2948 c.c.
- Le sanzioni amministrative tributarie, se non coperti da giudicato, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.
- Gli interessi dovuti su un debito tributario costituiscono un’obbligazione autonoma rispetto al tributo principale e restano soggetti alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., anche quando siano accessori del credito erariale.
- La circostanza che sanzioni e interessi siano contestati unitamente al tributo non ne elimina l’autonoma disciplina prescrizionale, se la legge o la natura dell’obbligazione prevedono termini diversi.
- In sede di legittimità, la corretta individuazione del termine di prescrizione richiede la distinta considerazione di tributo, sanzioni e interessi, secondo la loro autonoma disciplina sostanziale.
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