Sentenza n. 3791/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del telegramma con cui è stata comunicata la non ammissione agli esami di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, nella sua qualità di candidato interno al Liceo Musicale “-OMISSIS-” di Milano, notificato in data 11 giugno 2026, nonché ogni provvedimento prodromico, conseguente e comunque connesso ed in particolare il verbale di scrutinio contenente la motivazione di non ammissione non notificato al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: telegramma di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2025/2026 e il verbale di scrutinio presupposto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione della non ammissione agli esami di maturità e gli atti presupposti, in particolare il verbale di scrutinio contenente la motivazione della non ammissione, chiedendone l'annullamento. A seguito di un decreto monocratico cautelare, è stato ammesso con riserva all'esame; dopo avere sostenuto le prove, ha superato l'esame di Stato con il voto di 64/100. Per tale ragione ha chiesto la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., rilevando che il superamento dell'esame conclusivo, ripetuto in esecuzione di un provvedimento cautelare, elide l'originario giudizio negativo di non ammissione o di inidoneità, poiché il nuovo esame comporta una valutazione globale dello studente. È stata quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente di definire il giudizio in sede cautelare quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e nessuna parte intende proporre ulteriori iniziative processuali incompatibili con la decisione immediata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il superamento dell'esame conclusivo del ciclo di istruzione, sostenuto nuovamente in seguito a un provvedimento cautelare di ammissione con riserva, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro l'originaria non ammissione o inidoneità.
- Il nuovo esame conclusivo costituisce una valutazione globale dello studente e, se superato, elide l'originario giudizio negativo espresso dalla commissione esaminatrice o dal consiglio di classe, rendendo improcedibile il ricorso contro tale giudizio.
- Quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti non si oppongono alla definizione immediata, il giudice amministrativo può definire il giudizio in sede cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
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