Cassazione Penale, Sentenza n. 19073/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che, su istanza del pubblico ministero, aveva proceduto alla "correzione di errore materiale" (ex art. 130 c.p.p.) rideterminando la pena complessiva inflitta con precedente ordinanza del 5 novembre 2024. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che nella determinazione precedente non fosse stata correttamente applicata la riduzione del sesto ex art. 442, comma 2-bis c.p.p. e che fosse stata duplicata la riduzione del terzo, procedendo a una modifica peggiorativa della pena (aumento della durata della reclusione e dell'ammontare della multa). Il ricorrente ha denunciato la violazione di legge e l'abnorme ricorso alla procedura prevista per gli errori materiali, in violazione del principio del giudicato esecutivo e del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato la definizione e i limiti dell'"errore materiale": esso riguarda la forma esteriore dell'atto e la difformità tra la volontà del giudice e la forma espressa; non può essere utilizzato per modificare il contenuto essenziale di una decisione già presa. La giurisprudenza consolidata esclude l'uso della procedura correttiva quando la rettifica implichi una modifica della decisione o della sua sostanza (errori di giudizio o di diritto vanno rimediati con i mezzi di impugnazione). Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha usato la procedura di correzione per questioni che attengono all'applicazione del diritto e non a meri errori formali: pertanto la correzione ha illegittimamente aggravato il trattamento sanzionatorio formato con l'ordinanza precedente, violando il giudicato esecutivo. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata perché il provvedimento impugnato riguarda il giudice dell'esecuzione e la rideterminazione della pena; la Corte rileva che l'atto impugnato è stato adottato nell'ambito delle funzioni del giudice dell'esecuzione
art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma sulla riduzione della pena per il reato più grave nei casi rilevanti; la questione centrale era se la riduzione dovesse essere applicata e come incidere sul calcolo complessivo della pena: la Corte considera che la valutazione non fosse un mero errore materiale
art. 130 cod. proc. pen.
Disciplina della correzione degli errori materiali: la Corte precisa che tale rimedio è limitato agli errori della forma esteriore e non può essere usato per modificare decisioni sostanziali o questioni di diritto o di giudizio
art. 666, comma 6 cod. proc. pen.
Richiamata come il mezzo processuale corretto per impugnare ordinanze del giudice dell'esecuzione: le questioni di applicazione della legge e di calcolo della pena dovevano essere sollevate con le impugnazioni previste e non tramite correzione dell'errore materiale
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Fondamenti di impugnazione in cassazione richiamati dal ricorrente per denunciare violazione di legge e travisamento dei fatti/errata applicazione delle norme nel procedimento di correzione; la Corte rileva la fattispecie di uso improprio della procedura correttiva quale violazione dei principi posti a base di tali norme
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'"errore materiale" (art. 130 c.p.p.) può essere utilizzata solo per rettificare difformità formali tra la volontà del giudice e la forma dell'atto, non per rivedere questioni di diritto o di merito.
- Se la rettifica implica una modifica essenziale della decisione (anche in peius), essa non è ammissibile tramite correzione materiale e richiede i normali mezzi di impugnazione; il ricorso alla correzione per cambiare il contenuto determina nullità o annullamento del provvedimento correttivo.
- Il giudicato esecutivo formatosi per omissione di impugnazione vincola l'esecuzione; il PM o la parte che intende modificare la decisione devono usare i rimedi processuali adeguati nei termini previsti.
- Nel calcolo della pena cumulativa e delle riduzioni (es. riduzione del terzo o del sesto) occorre verificare se l'errore sia meramente aritmetico/formale o derivi da diversa interpretazione normativa: solo nel primo caso è ammessa la correzione materiale.
- Quando si sospetta un errore nel calcolo della pena, l'istanza deve essere formulata e, se contestata, impugnata mediante i rimedi previsti (es. art. 666 c.p.p.) e non con l'uso improprio dell'art. 130 c.p.p., per evitare il divieto di reformatio in peius.
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