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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25852/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e manifestamente inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto contro una sentenza della Corte di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Nel testo disponibile non è indicata la qualificazione giuridica del reato né la fattispecie concreta. I motivi di ricorso risultano censurare il trattamento sanzionatorio, ma la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata sul punto è adeguata, fondata su elementi specificamente indicati e non sindacabili in sede di legittimità. La Corte afferma inoltre che i motivi sono generici e aspecifici, perché non espongono in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto e non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    manifestamente inammissibili

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e aspecifici e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende ... della somma di euro 3.000

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, non è censurabile la motivazione della sentenza di merito quando il ricorso si limiti a contestazioni generiche e non specifiche, prive di confronto con la ratio decidendi.
  • La deduzione relativa al trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si confronta con gli elementi valorizzati dal giudice di merito e mira soltanto a una rivalutazione non consentita in cassazione.
  • La mancanza di specificità dei motivi di ricorso integra causa di inammissibilità quando le doglianze non individuano puntualmente gli errori di fatto o di diritto denunciati.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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